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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27477/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla corretta qualificazione del fatto e alla esclusione di cause di non punibilità/procedibilità o estinzione del reato (art. 129 c.p.p. richiamato dalla difesa); (2) omessa o insufficiente motivazione circa la confisca del denaro sequestrato disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., non essendo la confisca oggetto dell'accordo di patteggiamento e non essendo stato esplicitato il nesso fra il denaro ed il reato di mera detenzione contestato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (perché il ricorso di impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammesso solo nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., profili qui non dedotti adeguatamente). Ha invece accolto il secondo motivo: la confisca è stata ritenuta del tutto immotivata (mancano indicazione dell'importo sequestrato, valutazione della sproporzione rispetto al reddito e altre considerazioni richieste dall'art. 240-bis c.p.). Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla statuizione sulla confisca e rinviata al Tribunale di Lanciano in diversa persona fisica per nuovo esame sul punto; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sentenza confermata.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina la pronuncia della sentenza nel patteggiamento; la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di tale articolo.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento a specifici motivi; la Corte ha ritenuto che il primo motivo dedotto non rientrava nei profili ammessi e perciò inammissibile.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'esclusione di cause di non punibilità/procedibilità o estinzione del reato; la Corte ha ritenuto tali censure genericamente formulate e non ammissibili nel rito del patteggiamento.

  • art. 240 c.p.

    Norma generale sulla confisca; la Corte ha rilevato che l'ordinanza di confisca adottata dal Tribunale è priva di adeguata motivazione rispetto agli elementi richiesti dalla legge.

  • art. 240-bis c.p.

    "(\"confisca in casi particolari\")"

    Norma che rende obbligatoria la confisca, in specifici casi e per determinati reati, del denaro o beni di cui l'imputato non può giustificare la provenienza e che risultino sproporzionati rispetto al reddito/attività. La Corte ha richiamato che, per il reato di illecita detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è ammissibile solo se ricorrono le condizioni previste da questo articolo (applicabile tramite l'art. 85-bis del d.P.R. n. 309/1990).

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Prevede il rinvio all'art. 240-bis c.p. per i reati in materia di stupefacenti, rendendo applicabile la disciplina speciale della confisca anche in tali fattispecie.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 21/2018

    Norma che ha introdotto l'art. 240-bis c.p.; citata per la genesi della disciplina sulla confisca in casi particolari.

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248)

    Precedente richiamato che afferma l'orientamento secondo cui, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto può essere confiscato solo se ricorrono le condizioni dell'art. 240-bis c.p.; la Corte ha fatto proprio questo principio per annullare la confisca carente di motivazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione della sentenza di patteggiamento in Cassazione è ammessa solo nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure generiche di motivazione o di fatto, non ricondotte a quei profili, rischiano l'inammissibilità.
  • La confisca di somme rinvenute in capo all'imputato, in casi di mera detenzione di stupefacenti, non può essere disposta automaticamente: occorre verificare e motivare il nesso con il reato e applicare le condizioni previste dall'art. 240-bis c.p. (provenienza non giustificabile e sproporzione rispetto a reddito/attività).
  • Il giudice deve indicare l'importo oggetto di confisca e valutare le condizioni economiche del soggetto; l'assenza di tali valutazioni costituisce vizio che può portare all'annullamento della misura limitatamente a quella statuizione.
  • Se la confisca non è parte dell'accordo di patteggiamento, il Tribunale è tenuto a motivare specificamente la decisione, non potendo limitarsi a misure generiche.
  • In caso di vizio motivazionale solo sulla confisca, la cassazione può annullare limitatamente a quella parte e disporre il rinvio per nuovo esame (anche in diversa persona del giudice), confermando il resto della sentenza.
  • Per difendersi efficacemente nelle fasi di merito quando è contestata una confisca, è utile allegare e documentare elementi relativi al reddito, alla provenienza dei fondi e alle condizioni di vita, così da contrastare la presunzione di sproporzione.

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