Cassazione Penale, Sentenza n. 27478/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva accolto l'appello ex art. 310 c.p.p. del P.M. contro la decisione del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare carceraria per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver dichiarato inammissibile l'appello del P.M. per mancanza di specifici elementi nuovi; 2) errore nella qualificazione della fattispecie come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e nell'attribuzione al ricorrente della qualifica di organizzatore (assenza di affectio societatis, rapporti confliggenti, dialoghi riferibili a mera progettualita'), con mancanza di riscontri come l'assegnazione della "piazza" di Maiori; 3) vizio di motivazione sulla valutazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari (prevalente tenuità del precedente, ammissione dei fatti, decorso del tempo, condizione di assuntore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondate le valutazioni del Tribunale di Salerno circa l'ammissibilita' dell'appello del P.M., essendo l'atto corredato di specifici profili di doglianza e di risultanze investigative non valutate dal G.I.P. Sul merito, la Corte ha richiamato il proprio limite di sindacato in cassazione (controllo di legittimita' e non revisione del fatto) e confermato che le argomentazioni del Tribunale sulla configurabilita' dell'associazione finalizzata al narcotraffico e sull'attribuzione al MAMMATO della qualifica di organizzatore sono logiche e adeguatamente motivate, soprattutto alla luce delle conversazioni intercettate e degli elementi indiziari. Ha inoltre condiviso la valutazione che non sussistessero elementi idonei a superare la doppia presunzione prevista dagli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis c.p.p. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; e' disposta l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina dell'appello nel processo penale da parte del Pubblico Ministero; ultimo comma richiede l'esecuzione dell'ordinanza impugnata in caso di declaratoria che rende esecutiva la decisione impugnata. La Corte ha ritenuto che l'appello del P.M. contenesse connotazioni di specificita' tali da giustificarne l'accoglimento in sede di riesame.
Norma che incrimina le fattispecie relative agli stupefacenti e consente l'applicazione della figura dell'associazione finalizzata al narcotraffico. La Corte ha considerato configurabili gli elementi dell'associazione alla luce delle conversazioni, della ripartizione di ruoli e della ripetitivita' delle condotte.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Previsione della presunzione di pericolosita' che, congiunta all'art. 51 comma 3-bis, determina una difficolta' di allegazione e prova per superarla nelle misure cautelari in materia di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che la difesa non avesse fornito elementi idonei a superare tale presunzione.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Regola collaterale che rafforza la presunzione cautelare per talune condotte, richiedendo elementi concreti per contrastarla. Applicata per valutare l'adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alla misura carceraria richiesta.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale sugli adempimenti di esecuzione delle ordinanze; la cancelleria e' incaricata degli adempimenti connessi all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale come disposto dalla Corte.
Massime di principio
- In cassazione il sindacato e' limitato alla verifica di legittimita' e congruita' della motivazione: non e' consentita la rinnovazione della valutazione degli elementi di fatto o degli indizi.
- Un appello del P.M. non e' automaticamente inammissibile se ripropone ragioni gia rappresentate in passato; deve pero' contenere connotazioni di specificita' e riferimenti a risultanze investigative non considerate dal primo giudice.
- La configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti puo' risultare da conversazioni intercettate, dalla ripartizione di ruoli, dalla ripetitivita' delle condotte e dalla concreta organizzazione logistica, anche in assenza di strutture formali o di un patto espresso.
- La qualifica di organizzatore puo' essere attribuita anche a soggetti non ai vertici assoluti dell'organizzazione; e' decisiva la capacita' di dare direttive, coordinare soggetti, procacciare fornitori o acquirenti e curare aspetti organizzativi.
- La doppia presunzione prevista per i reati in materia di stupefacenti richiede elementi concreti e forti per essere superata; contatti ripetuti con il centro dell'organizzazione, presenza costante nell'abitazione del capocentro e violazione delle prescrizioni cautelari aggravano la posizione cautelare.
- Le censure difensive basate su mere alternative interpretative dei fatti (es. qualificare rapporti come debito-credito anziche' complicità organizzativa) sono difficilmente efficaci in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e documentata.
- In ipotesi di riforma di una decisione di rigetto del G.I.P., il Tribunale del riesame puo' valorizzare elementi nuovi o non considerati che giustificano il diverso apprezzamento della misura cautelare; la Corte di Cassazione controlla soltanto la legittimita' di tale passaggio motivazionale.
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