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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27482/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida del DASPO (obbligo di presentazione in caserma all'ora di inizio di ogni incontro della squadra Atalanta) deducendo: (i) violazione del diritto di difesa per mancato esame delle memorie difensive; (ii) impossibilità di ottenere copie degli atti necessari per esercitare il contraddittorio; (iii) doglianza sulla qualificazione della condotta (accensione di una torcia/ fumogeno) come non pericolosa e dunque non idonea a giustificare il DASPO; (iv) illegittimità e insufficiente motivazione della durata (6 anni, ritenuta superiore al minimo) e mancanza di chiarezza sul significato di "incontro ufficiale".

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto: (a) regolare il deposito telematico delle conclusioni del Procuratore generale e non configurabile nullità per mancata trasmissione alle parti nei procedimenti trattati in camera di consiglio senza loro presenza; (b) assolta l'obbligazione motivazionale del GIP anche in presenza di sintesi delle deduzioni difensive, potendo ricavarsi un esame implicito delle memorie; (c) legittima la compressione del diritto di accesso agli atti nel rigido sistema temporale previsto per la convalida (termine minimo individuato dalla giurisprudenza in 48 ore dalla notifica), e non sussiste responsabilità per non aver tratto copia dagli atti presso la Procura; (d) corretta la qualificazione della torcia/fumogeno come artifizio pirotecnico coperto dall'art. 6-ter della legge n.401/1989, idoneo a giustificare il provvedimento; (e) congrua la durata di 6 anni alla luce di un precedente DASPO e di precedenti penali/di condotta; (f) conseguente condanna del ricorrente alle spese e pagamento di una somma determinata equitativamente.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401

    art. 6 (commi 2, 2-bis, 3, 5), art. 6-bis, art. 6-ter

    La Corte interpreta l'art.6 e i commi aggiuntivi come disciplina della convalida del provvedimento questorile: il comma 2-bis consente il contraddittorio cartolare in termini ristretti; l'art. 6-ter sanziona il possesso di artifizi pirotecnici (es. fumogeni/torce), giustificando il DASPO anche per semplice rinvenimento/possesso.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e.; artt. 127, 611, 614, 616

    Gli artt. citati disciplinano i motivi di ricorso in Cassazione (art.606) e la procedura in camera di consiglio (artt.127, 611, 614). L'art.616 viene richiamato per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Art.13 (tutela della libertà personale) e art.24 (diritto di difesa) vanno bilanciati: la giurisprudenza individua un termine minimo (48 ore dalla notifica) per garantire un contraddittorio cartolare, pur consentendo tempi ristretti per la tutela della libertà personale.

  • Decreto-legge 28/10/2020, n.137 (convertito L. 176/2020), art. 23

    Regola il deposito telematico delle conclusioni del Procuratore generale e consente la decisione in camera di consiglio senza trasmissione preventiva alle parti quando le parti non intervengono; la mancata trasmissione non integra nullità nel caso esaminato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 144/1997

    Ha portato alla previsione dell'obbligo di avviso nella notifica del provvedimento questorile circa la facoltà di presentare memorie al GIP; la Corte di Cassazione richiama tale orientamento per giustificare la funzione del comma 2-bis dell'art.6.

Massime di principio

  • Il giudice della convalida deve prendere in considerazione le memorie difensive, ma un esame espresso o implicito, desumibile dal complesso della motivazione, può essere sufficiente se le ragioni di rigetto risultano comprensibili.
  • Nei procedimenti di convalida del DASPO il sistema privilegia la celerità: la giurisprudenza individua 48 ore dalla notifica come termine minimo per esercitare il contraddittorio cartolare e 96 ore come termine massimo per la convalida, con possibile compressione del diritto di accesso agli atti senza nullità automatica.
  • Il possesso di artifizi pirotecnici (fumogeni, torce, razzi) rientra nell'ambito applicativo dell'art.6-ter della L.401/1989 e può giustificare il DASPO anche se non sempre sussiste una condotta di lancio; la valutazione concreta della pericolosità rimane centrale.
  • La durata del DASPO deve essere motivata: tanto più puntuale deve essere la motivazione quanto maggiore è lo scostamento rispetto al minimo edittale; motivazioni basate su precedenti DASPO o precedenti di polizia possono giustificare una durata più lunga.
  • La dicitura "incontro ufficiale" può essere considerata sufficientemente chiara se il provvedimento elenca analiticamente le competizioni cui si riferisce (campionati nazionali, coppe europee, gare della nazionale); in assenza di tale elenco criticità interpretative possono essere fondate.
  • Per la difesa è opportuno chiedere copia degli atti sia alla Questura sia alla Procura e al GIP: la mancata copia dalla Questura non esclude che gli atti fossero disponibili altrove, e la loro indisponibilità non determina automaticamente nullità del provvedimento.

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