Cassazione Penale, Sentenza n. 27476/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 25/01/2023. La ricorrente contestava: 1) violazione dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe aumentato la pena per il reato contestato al capo N) rispetto al giudice di primo grado e avrebbe applicato un aumento di un mese per la continuazione interna non motivato; 2) vizio di motivazione in relazione al capo O) per omissione sulla specificazione delle condotte successive al 28/02/2015 e sulla presunta eccessività della pena; 3) rinnovato, con motivo aggiunto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo relativo al capo O) e ha ritenuto manifestamente infondato il motivo aggiunto sulle attenuanti generiche. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto parzialmente fondato il censure relative alla determinazione della pena: ha confermato che la Corte d'appello poteva rideterminare la pena quando la struttura della continuazione muta a seguito di prescrizione/annullamento del reato più grave, ma ha rilevato che l'aumento di un mese per la continuazione interna applicato al reato di cui al capo N) non era giustificato alla luce della natura unitaria del reato di indebito utilizzo del modello F24 (art. 10-quater d.lgs. 74/2000), consumato con la presentazione dell'ultimo modello F24. Per questo motivo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena nella misura di mesi sette e giorni dieci di reclusione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato nel resto.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta illegittima peggiorazione della posizione processuale in sede d'appello; la Corte ha esaminato la censura ma l'ha ritenuta solo parzialmente fondata nel concreto dell'aumento di pena contestato.
art. 10-quater, d.lgs. 74/2000
Il reato di indebita compensazione mediante modelli F24 è stato interpretato come condotta unitaria consumata al momento della presentazione dell'ultimo modello F24; ciò esclude l'applicazione automatica di aumenti per continuazione interna tra presentazioni dello stesso tipo.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena: il giudice di merito può valorizzare gli elementi dell'art.133 che ritiene prevalenti e la motivazione è adeguata se chiarisce il ragionamento del giudice sulla congruità della pena.
Richiamato per spiegare il meccanismo degli aumenti per continuazione; la Corte ha precisato che, quando la struttura della continuazione muta (es. prescrizione del reato precedentemente ritenuto piu grave), il giudice di appello non è vincolato alla precedente quantificazione degli aumenti e deve rideterminare la pena secondo i criteri di legge.
art. 620, lett. i), cod. proc. pen.
Utilizzato come base procedurale per l'annullamento senza rinvio limitato al trattamento sanzionatorio e per la rideterminazione diretta della pena da parte della Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Se, in sede di impugnazione, viene meno l'originaria struttura della continuazione (ad esempio per prescrizione o annullamento del reato ritenuto in primo grado il più grave), il giudice di appello non è vincolato alla pena calcolata in primo grado sulla base di quella struttura e deve rideterminare la pena per i reati residui secondo i criteri dell'art.133 c.p.; l'unico obbligo è che la pena globale complessiva resti inferiore a quella inflitta in primo grado.
- Il reato previsto dall'art.10-quater d.lgs.74/2000 (indebita compensazione con F24) è da considerare, ai fini della consumazione e della valutazione della continuazione, come un fatto unitario consumato con la presentazione dell'ultimo modello F24; pertanto aumenti per continuazione interna tra singole presentazioni non sono automaticamente giustificati.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto: il giudice può legittimamente negarle motivando l'assenza di elementi positivi e non è richiesto un livello di analiticità pari a quello necessario per riconoscere le attenuanti.
- Per essere ammissibile in Cassazione la censura che deduce omissioni o violazioni verificatesi nel giudizio di merito è necessario che il ricorrente contestI specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata; censure generiche sulla mancata esamina dei motivi sono inammissibili per difetto di specificità.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena (art.620 lett. i) cod. proc. pen.) quando è possibile eliminare il vizio e fissare direttamente il nuovo trattamento sanzionatorio in base agli elementi di causa.
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