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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27481/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari (07/02/2023) che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Stella Angela. La ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta illegittima valutazione delle prove da parte della Corte di appello, che avrebbe attribuito rilievo al cambio della serratura del garage (fatto che nel giudizio di merito era stato escluso come reato) e alle dichiarazioni rilasciate in interrogatorio, configurando un palese travisamento dei fatti; (2) censura della condanna alle spese processuali, in particolare dell'addebito delle spese sostenute nel precedente giudizio di cassazione il quale, peraltro, si era concluso con accoglimento del ricorso della difesa della Stella.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente e autonomamente valutato, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, elementi di fatto idonei a integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo: in particolare la sostituzione della serratura e l'apposizione di lucchetto al garage dopo la prima perquisizione (comportamento valutato come imprudente e idoneo ad alimentare il sospetto di coinvolgimento nei traffici illeciti), nonché la condotta reticente/contraddittoria resa in sede di interrogatorio. Tali elementi sono stati ritenuti causalmente rilevanti per l'adozione e il mantenimento della misura cautelare. Sull'altro profilo, la Corte ha ritenuto corretta l'assegnazione delle spese secondo il criterio della soccombenza applicato all'esito globale del processo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente (con riferimento all'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. - è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto ..., ma anche "la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'\"id quod plerumque accidit\" ... siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria"

    La Corte interpreta l'art. 314(1) nel senso che il diritto all'indennizzo è escluso non solo per condotte dolose ma anche per quelle di colpa grave che, pur non costituendo reato, creano una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria (cioè hanno incidenza causale sull'adozione della misura cautelare).

  • art. 43 cod. pen.

    la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen.

    La nozione di colpa da usare nel giudizio di riparazione è quella del codice penale: la colpa grave è valutata secondo i parametri di negligenza, imprudenza o imperizia e può precludere l'indennizzo.

  • Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002 (Min. Tesoro in proc. De Benedictis)

    Richiamata per il principio che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente e compiutamente tutti gli elementi probatori disponibili e motivare adeguatamente la conclusione circa la sussistenza di dolo o colpa grave.

  • Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro ed altri)

    Conferma che il giudice della riparazione segue un "iter" logico-motivazionale autonomo rispetto al giudice penale, in quanto il suo compito è valutare l'esistenza di condizioni civilistiche che escludono il diritto all'indennizzo.

  • Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022

    Giurisprudenza recente secondo cui un comportamento incauto che abbia contribuito causalmente alla carcerazione preventiva integra colpa grave ostativa all'indennizzo.

  • Sez.4, n. 30056 del 30/06/2022

    Conferma che la condotta reticente o equivoca dell'indagato in sede di interrogatorio, se causalmente rilevante per la misura cautelare, incide sull'accertamento della colpa grave e non è equiparabile al legittimo esercizio del diritto al silenzio.

  • Sez.3, n. 20904 del 11/01/2017

    Principio secondo cui, nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione, il giudice del rinvio deve applicare il criterio della soccombenza all'esito globale del processo (anche con riferimento alle spese della Cassazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, autorizzando la condanna al versamento di somme (es. alla Cassa delle ammende) e al rimborso delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio per riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice di merito valuta autonomamente tutti gli elementi probatori e decide in base a un criterio civilistico se la condotta dell'interessato, anche se non penalmente rilevante, abbia concorso causualmente alla detenzione tale da escludere l'indennizzo.
  • Condotte imprudenti o incautamente idonee ad aumentare il sospetto investigativo (es. sostituzione della serratura, occultamento o manomissione di luoghi oggetto di indagine) possono integrare colpa grave e ostare al riconoscimento dell'indennizzo, anche se quelle condotte non costituiscono reato nel giudizio di merito.
  • Dichiarazioni reticenti, contraddittorie o ambigue rese in sede di interrogatorio di garanzia possono essere valutate come elemento di colpa grave se risultano causalmente rilevanti per l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; non sono automaticamente assimilabili al legittimo silenzio difensivo.
  • La decisione sulle spese nel procedimento di riparazione si basa sul principio della soccombenza applicato all'esito complessivo del processo, per cui vittorie parziali in gradi diversi non impediscono l'addebito delle spese al soggetto soccombente nell'esito globale.
  • Un ricorso per cassazione è dichiarabile inammissibile quando non contiene censure idonee a far ritenere vizi di diritto; pertanto la mera contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito, senza prospettare specifici profili di illegittimità, è generalmente inefficace.

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