Cassazione Penale, Sentenza n. 27472/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per il reato di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di fatture obbligatorie) decise in grado di appello: ROMAGNOLI denunciava vizio di motivazione e mancata considerazione della sua posizione peculiare (aveva esibito documentazione eccetto alcune fatture e non risultava coinvolto negli elementi indiziari connessi agli assegni), chiedendo che si tenesse conto che le fatture non erano mai state in suo possesso e contestando altresì la qualificazione come reato permanente; PIETROSINO contestava la prova della sua partecipazione (non risultava tra i soggetti visti lavorare al macello), la qualificazione come occultamento anziché distruzione con conseguente decorrenza della prescrizione e l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche; BARONE riproponeva profili analoghi al PIETROSINO e censurava la mancanza di motivazione sul discostamento dal minimo edittale e sull'omessa valutazione corretta per la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate alcune censure e ha disposto annullamenti parziali con rinvio: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di ROMAGNOLI Roberto con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino (per carenza motivazionale sulla sua posizione specifica); ha annullato la sentenza in relazione a PIETROSINO Giuseppe Pietro limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto rinvio per nuovo giudizio su quel punto (motivazione insufficiente sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena); ha annullato la sentenza in relazione a BARONE Emanuele limitatamente all'omessa motivazione sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale, disponendo rinvio. Sul piano sostanziale la Cassazione ha confermato i principi applicati in tema di "doppia conforme" (rinvenimento di una copia della fattura presso il destinatario può far presumere occultamento o distruzione dell'altra copia presso l'emittente) e ha richiamato la distinzione tra distruzione (reato istantaneo) e occultamento (reato permanente, rilevante per la prescrizione), rigettando in parte i motivi che chiedevano qualificazione diversa senza prove certe.
Norme richiamate
art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma sanziona la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili e dei documenti di conservazione obbligatoria; la Corte ha applicato la norma confermando che la condotta può consistere sia nella distruzione sia nell'occultamento, con conseguenze diverse sul momento consumativo e sulla prescrizione
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018 (Vitali)
in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento
Principio della cosiddetta "doppia conforme": la presenza della copia presso il destinatario costituisce elemento indiziario rilevante per ritenere l'occultamento/distruzione dell'altra copia presso l'emittente
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016 (Quaglia)
la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione
Distingue gli effetti giuridici tra distruzione e occultamento: la qualificazione come reato permanente (occultamento) sospende il decorso della prescrizione fino all'accertamento fiscale; per invocare la prescrizione dovuta a distruzione occorre provare sia l'avvenuta distruzione sia la sua data
Massime di principio
- Il rinvenimento della copia di una fattura presso il destinatario costituisce indizio forte che l'altra copia non rinvenuta presso l'emittente sia stata occultata o distrutta (principio della "doppia conforme").
- Per ottenere che la condotta sia qualificata come distruzione (reato istantaneo) e quindi far decorrere la prescrizione dal momento della distruzione, l'imputato deve provare l'effettiva distruzione e l'epoca in cui essa si è verificata; l'assenza di tale prova favorisce la qualificazione come occultamento (reato permanente).
- Il giudice d'appello deve motivare specificamente in ordine alle posizioni differenziate dei coimputati; una motivazione generica che non considera le peculiarità di ciascun imputato può determinare l'annullamento per carenza motivazionale.
- La mancata o insufficiente motivazione in ordine alla concessione/negazione di benefici (attenuanti generiche, sospensione condizionale) impone il rinvio per nuovo esame della pena o del beneficio.
- Nelle contestazioni tributarie la valutazione degli elementi indiziari collegati (es. movimenti bancari, assegni, immediate operazioni sui conti) deve essere adeguatamente argomentata per collegare l'emittente della fattura all'occultamento/distruzione.
- I difensori che sostengono la prescrizione per distruzione devono fornire prova della data certa della distruzione; in mancanza, la qualificazione come occultamento e la conseguente decorrenza della prescrizione dall'accertamento fiscale restano prevalenti.
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