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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25321/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione in fatto, sostenendo che la sostanza detenuta fosse destinata a uso personale e che la valutazione dei giudici di merito fosse errata; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e comunque ripetitiva delle doglianze già formulate in appello. Con il secondo motivo ha chiesto la derubricazione del fatto nella fattispecie di lieve entità; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva valorizzato il consistente quantitativo di stupefacente e le concrete modalità della condotta, commessa mentre l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari, elementi incompatibili con l'occasionalità e tali da escludere la lieve entità. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata reputata manifestamente infondata, poiché il giudice di merito può negare il beneficio in assenza di elementi positivi e può valorizzare, in particolare, i precedenti penali e gli elementi di cui all'art. 133 c.p., con motivazione insindacabile se congrua e non contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a una rivalutazione del merito e comunque reiterativo; ha ritenuto infondati gli altri due motivi, confermando la tenuta della motivazione della Corte di appello sulla destinazione non personale della sostanza, sull'insussistenza della lieve entità e sul diniego delle attenuanti generiche. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, invocata dal ricorrente per la derubricazione ma esclusa in concreto per quantità e modalità del fatto

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente per il solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi

  • art. 133 c.p.

    il giudice può fondare il giudizio sulle attenuanti generiche sugli elementi ritenuti prevalenti tra quelli indicati dalla norma, anche valorizzando solo alcuni dati rilevanti

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che miri, sotto la veste di vizi di motivazione o di diritto, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate in modo non illogico dai giudici di merito.
  • La destinazione a uso personale della sostanza stupefacente può essere esclusa sulla base del rilevante quantitativo detenuto e di altri dati fattuali oggettivi incompatibili con un impiego esclusivamente personale.
  • La derubricazione al fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva di quantità, modalità della condotta e contesto; la non occasionalità del comportamento e la significativa offensività ostano al riconoscimento del beneficio.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi e richiami elementi sfavorevoli, come i precedenti dell'imputato, con motivazione congrua e non contraddittoria.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per legge, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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