Cassazione Penale, Sentenza n. 9647/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'08/07/2021 che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di confisca estesa (ex art. 12-sexies/disciplinari antimafia) relativa a beni formalmente intestati a Ofria e alla moglie Foti. I ricorrenti censurano la valutazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali: in particolare la mancata considerazione di alcuni proventi leciti (risarcimenti per decessi di familiari, vendite di veicoli, altri risarcimenti) e la conseguente omessa verifica della possibilità di una confisca parziale alla luce della riduzione della sproporzione; si deduce altresì errore motivazionale nella valutazione della provenienza dell'acconto per l'acquisto immobiliare di Ofria e omissione di considerare i redditi del periodo rilevante ai sensi della normativa tributaria. Inoltre, con motivi nuovi si eccepiva che l'avvio del giudizio di revisione della condanna avrebbe fatto perdere ad Ofria la qualità di condannato e quindi il presupposto della confisca allargata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondata la censura sulla contraddittorietà e insufficienza della motivazione della Corte territoriale, ordinando l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di assise di appello di Messina per un nuovo esame. La Cassazione ha precisato che la questione della revisione non inficia la definitività della sentenza di condanna fino a revoca formale (art. 637 c.p.p.), quindi il motivo nuovo è infondato. Ha inoltre indicato che nel nuovo giudizio la Corte dovrà valutare compiutamente i redditi documentati dei ricorrenti (inclusi eventuali proventi leciti dell'Ofria nella parte non già considerata) e verificare la possibilità di una confisca parziale proporzionata alla residua sproporzione, chiarendo ogni apparente contraddizione motivazionale.
Norme richiamate
art. 12-sexies D.L. n. 306/1992
Norma antimafia che consente misure di sequestro e confisca estese per patrimoni ritenuti riconducibili ad attività illecite; la giurisprudenza richiede che la confisca non ecceda la sproporzione accertata e che la valutazione sia supportata da motivazione logica.
art. 12-sexies legge n. 356/1992
Riferimento alla disciplina antimafia (medesimo ambito sostanziale): impone la verifica della compatibilità degli acquisti con redditi leciti e la possibilità di confisca estesa solo se persistente sproporzione.
Richiamato come riferimento alla confisca cd. estesa in ambito penale: permette ablazione patrimoniale in presenza di collegamenti con il reato, ma la misura deve essere proporzionata alla sproporzione accertata.
Prevede che l'imputato riacquisti tale qualità se si apre il giudizio di revisione; la Corte ha chiarito che ciò non incide sulla definitività della condanna fino a eventuale revoca formale.
Stabilisce che la sentenza di condanna rimane definitiva fino all'eventuale adozione della sentenza che la revoca; dunque l'avvio del giudizio di revisione non elimina il presupposto della confisca finché la condanna non è revocata.
Disposizione processuale applicabile ai vizi di motivazione sulle decisioni di confisca in sede esecutiva: consente il sindacato di legittimità su tali motivazioni in Cassazione.
art. 676 e art. 667 co.4 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla qualificazione del ricorso in sede esecutiva e alla impugnazione dei provvedimenti di confisca dinanzi alla Corte di Cassazione.
Richiamato fra i motivi di impugnazione collegati a vizi di motivazione e corretto svolgimento del giudizio di opposizione in materia esecutiva.
Richiama regole sul regime probatorio; i ricorrenti contestavano omissioni nella valutazione probatoria dei redditi leciti.
art. 38 co.5 D.P.R. n. 600/1973
Norma tributaria sulla determinazione sintetica del reddito; invocata per contestare l'errata scelta del periodo reddituale preso a riferimento ai fini del giudizio di proporzione patrimoniale.
Massime di principio
- La confisca estesa richiede una motivazione chiara e non contraddittoria: il giudice deve comparare in modo completo i valori dei beni con le risorse lecite documentate.
- L'avvio di un giudizio di revisione non annulla automaticamente la definitività della condanna ai fini della confisca: la condanna resta presupposto fino a revoca formale.
- Se risulta una attenuazione della sproporzione tra beni e redditi leciti, il giudice deve valutare la possibilità di una confisca parziale proporzionata all'effettiva sproporzione residua.
- I redditi e i proventi leciti acquisiti dal coniuge possono essere rilevanti per valutare la genuinità della intestazione alla terza persona e per giustificare acquisti; la corte deve esaminarli e motivare la loro esclusione se decide di non tenerne conto.
- Spetta all'accusa dimostrare, anche con elementi indiziari logici e convergenti, la fittizietà dell'intestazione dei beni: in presenza di comprovata capacità reddituale del terzo, la presunzione di illecito accumulo viene meno.
- Gli importi già valutati ai fini di un precedente dissequestro non possono essere automaticamente sottratti da ogni successiva valutazione di proporzione senza spiegazione; occorre chiarire se siano stati effettivamente consumati o se possano ancora concorrere alla giustificazione degli acquisti.
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