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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27391/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRAP per l'anno 2002 presentata da una società successore nel credito di altre società, rimasta senza risposta e quindi impugnata come silenzio-rifiuto. La contribuente fondava la pretesa restitutoria sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'aliquota IRAP come incrementata dalla Regione Lombardia. L'Agenzia delle Entrate resistette eccependo che le società avevano aderito al condono tombale ex art. 9 della l. 289/2002, con conseguente inammissibilità/preclusione del rimborso. In appello la CTR ritenne tardiva tale eccezione e accolse il rimborso. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia dedusse: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 23, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'eccezione relativa al condono è eccezione in senso lato/improprio, quindi proponibile anche in appello e rilevabile d'ufficio; (2) violazione degli artt. 7, comma 13, e 9, comma 9, l. 289/2002, per non avere la CTR rilevato che il condono perfezionato prima dell'istanza rendeva inammissibile la domanda di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha affermato che l'eccezione di condono fiscale, quando incide sulla preclusione del diritto al rimborso e sull'estinzione del giudizio, ha natura di eccezione in senso improprio, non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 57 d.lgs. 546/1992 e rilevabile anche d'ufficio, se risultante dagli atti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la deduzione degli effetti di un condono fiscale che comporti preclusione del rimborso o estinzione del giudizio integra un'eccezione in senso improprio, sottratta alle preclusioni processuali dell'appello e rilevabile d'ufficio dal giudice se emerge dagli atti.
  • Quando il contribuente agisce contro il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, l'Amministrazione può far valere anche in appello l'intervenuta definizione agevolata del rapporto tributario, poiché la questione ha rilievo pubblicistico e incide sull'ammissibilità stessa della pretesa restitutoria.
  • Se il condono fiscale si è perfezionato prima della proposizione dell'istanza di rimborso, il diritto al rimborso può risultare definitivamente precluso e la controversia può essere definita in termini di cessazione della materia del contendere o di improponibilità della domanda, secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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