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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07804/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una fideiussione rilasciata in favore della banca mediante sottoscrizione di un modulo in bianco, poi completato con gli elementi mancanti. In primo grado era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dal fideiubente, sul presupposto che il riempimento fosse avvenuto abusivamente; la Corte d'appello aveva invece ritenuto provata, tramite elementi presuntivi, l'esistenza di un patto di riempimento che legittimava il completamento del modulo, e aveva anche dichiarato tardiva, oltre che contraddittoria rispetto alla linea difensiva iniziale, l'eccezione di nullità del patto per difetto di forma. Con il ricorso per cassazione il fideiubente ha dedotto: (i) violazione degli artt. 221 e ss. c.p.c., 2697 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che l'esistenza del patto di riempimento non potesse essere provata per presunzioni e che il ragionamento presuntivo fosse viziato; (ii) omessa o insufficiente motivazione e omessa pronuncia sulla dedotta nullità del patto per difetto di forma; (iii) violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., 1418 e 1352 c.c. e 117 TUB, lamentando l'erronea dichiarazione di tardività dell'eccezione di nullità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che il patto di riempimento dovesse necessariamente rivestire la forma scritta per effetto dell'art. 1352 c.c. o dell'art. 117 TUB: il primo perché una eventuale pattuizione sulla forma convenzionale richiede essa stessa la forma scritta e nel caso non risultava alcun accordo in tal senso; il secondo perché la norma bancaria non si applica alla fideiussione prestata a garanzia di crediti bancari, non trattandosi di un'operazione o servizio bancario reso dalla banca al cliente. Superata questa premessa, sono state rigettate anche le censure sul ricorso alla prova presuntiva, ritenute in sostanza una diversa lettura del materiale istruttorio e del ragionamento del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti rigorosi dell'art. 2729 c.c. e del vizio motivazionale. La Corte ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata consentiva di comprendere le ragioni del rigetto dell'eccezione di nullità, correggendone solo parzialmente la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., perché la nullità è rilevabile d'ufficio. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione, ove dovuta, del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 221 e ss. c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la gestione della querela di falso e la valutazione della prova, ma le censure sono state ritenute infondate.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non ha ravvisato violazioni nella decisione di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva è ammissibile se fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti; in cassazione è censurabile solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile come mera diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione d'appello conteneva le ragioni del rigetto.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato per sostenere la tempestività dell'eccezione di nullità; la Corte ha confermato il rilievo di tardività della censura di merito, pur correggendo parzialmente la motivazione sulla rilevabilità d'ufficio della nullità.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato quale norma sulla nullità contrattuale, senza che la Corte ne ricavasse una diversa conclusione utile al ricorrente.

  • art. 1352 c.c.

    La Corte ha escluso che il patto di riempimento dovesse essere stipulato per iscritto per effetto di questa disposizione, osservando che un eventuale accordo sulla forma convenzionale deve a sua volta risultare per iscritto.

  • art. 117 TUB

    La Corte ha affermato che la norma non si applica alla fideiussione prestata a garanzia di crediti bancari, poiché riguarda le attività svolte dalle banche e dagli intermediari finanziari nel loro rapporto di servizio con la clientela.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Utilizzato per correggere parzialmente la motivazione della sentenza impugnata, senza incidere sull'esito finale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il patto di riempimento di una fideiussione non è soggetto, di regola, a un requisito legale di forma scritta per il solo fatto di riguardare un rapporto bancario; l'art. 117 TUB non si estende automaticamente alla fideiussione prestata a garanzia di crediti bancari.
  • Se si invoca una forma convenzionale ai sensi dell'art. 1352 c.c., l'accordo sulla forma deve essere esso stesso stipulato per iscritto; in mancanza di prova di tale accordo, non può pretendersi la nullità del patto per difetto di forma.
  • L'esistenza di un patto di riempimento può essere accertata dal giudice di merito anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti; in cassazione non è consentita una mera rivalutazione del compendio indiziario o una diversa inferenza probabilistica.
  • La censura per vizio di motivazione o omessa pronuncia non è fondata quando la sentenza impugnata espone, sia pure sinteticamente, le ragioni del rigetto della questione dedotta.
  • La nullità contrattuale, quando emergente dagli atti, è rilevabile d'ufficio; ciò può comportare la correzione della motivazione della decisione di merito senza alterarne l'esito se la conclusione di rigetto resta comunque giustificata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniMutuo
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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