Cassazione Civile, Ordinanza n. 24928/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da due scritture private relative a un dipinto attribuito al Caravaggio. Con la prima, del 18 giugno 2003, una parte aveva dato atto di aver ricevuto una somma per l'acquisto dell'opera e si era previsto che, una volta venduta, il ricavato fosse diviso, con attribuzione di una metà alla controparte quale compenso per consulenza, proposta, individuazione e valorizzazione del bene. Con la seconda, del 20 dicembre 2003, si era poi regolato il rapporto tra le parti in modo diverso, con cessione del 50% del quadro e restituzione di un assegno, prevedendo inoltre che ogni precedente scritto fosse annullato. Successivamente, appreso che l'opera sarebbe stata effettivamente del Caravaggio e non di scuola caravaggesca, l'originario attore ha chiesto l'accertamento della propria comproprietà per metà del dipinto e, in via subordinata o comunque connessa, la nullità o l'annullamento della cessione del 20 dicembre 2003 per vizio del consenso. In appello ha lamentato, tra l'altro, che la domanda di accertamento della comproprietà fosse autonoma rispetto alla domanda di annullamento e che la corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi, oltre a contestare l'interpretazione delle scritture private. I motivi di ricorso in cassazione hanno dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento della domanda; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia; omesso esame delle scritture del 18 giugno e 20 dicembre 2003; violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e degli artt. 1476 n. 2 e 1478 c.c., sostenendo che dalla prima scrittura derivasse la proprietà integrale dell'opera in capo al ricorrente e che la domanda di comproprietà fosse indipendente dall'annullamento della seconda scrittura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la domanda di accertamento della comproprietà era correttamente qualificata dalla corte d'appello come dipendente dalla validità o invalidità della scrittura del 20 dicembre 2003, perché il ricorrente aveva impostato la propria pretesa in modo tale da collegare l'acquisto della quota alla caducazione di quell'accordo. Ha inoltre osservato che il ricorso difettava di specificità e autosufficienza nella parte in cui non riportava integralmente la narrativa del gravame, necessaria per verificare l'esatta portata delle censure. Nel merito, la Corte ha interpretato le due scritture nel senso che la prima esprimeva una volontà di contitolarità del bene e di ripartizione del valore ricavato, mentre la seconda definiva e chiudeva i rapporti tra le parti, segnando l'uscita del ricorrente dall'operazione. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
la censura di motivazione apparente è stata respinta perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta comprensibile e coerente nella qualificazione delle domande
invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente, ma non è stata ravvisata alcuna nullità
richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l'omessa pronuncia
richiamato come parametro del devolutum in appello nell'ambito dell'error in procedendo
richiamato insieme agli artt. 1363 e ss. per l'interpretazione delle scritture private; la Corte ha confermato l'interpretazione letterale e sistematica operata dal giudice di merito
invocato dal ricorrente a sostegno dell'acquisto della proprietà, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto
invocato dal ricorrente, senza accoglimento della censura
richiamato con riferimento alla domanda di annullamento per vizio del consenso, rimasta priva di prova
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Quando si denuncia in cassazione un'omessa pronuncia o un'erronea interpretazione della domanda, il ricorso deve riportare in modo completo il contenuto delle domande e dei motivi di appello, altrimenti difetta di autosufficienza e non consente il controllo della Corte.
- Il giudice, nel qualificare la domanda, non è vincolato alla formula letterale usata dalla parte, ma deve ricostruire il contenuto sostanziale della pretesa in base al petitum, alla causa petendi, alle allegazioni complessive e al provvedimento richiesto.
- Se una domanda di accertamento è strutturalmente collegata alla validità o invalidità di un diverso accordo, il giudice può ritenerla dipendente da quella questione preliminare e assorbirla nell'esame della domanda principale.
- L'interpretazione del contratto deve essere condotta valorizzando il tenore letterale e logico delle clausole e la comune intenzione delle parti, anche alla luce del comportamento complessivo successivo, senza fermarsi a letture isolate di singole espressioni.
- In sede di legittimità, la censura per omesso esame di documenti o scritture resta assorbita quando la decisione di merito risulti già sorretta da una corretta interpretazione dell'assetto negoziale e processuale sottostante.
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