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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2883 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di rettifica parziale IVA relativo al 1996, emesso ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, che la contribuente affermava di non aver mai ricevuto. D.A. aveva chiesto l’annullamento dell’avviso e dell’iscrizione a ruolo e la cancellazione dell’ipoteca iscritta dalla concessionaria. Dopo che la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché la cartella di pagamento non era stata impugnata, la contribuente ha proposto tre motivi di ricorso per Cassazione: vizi di motivazione sulla notificazione della cartella, vizi di motivazione sulla mancata notificazione dell’avviso presupposto e violazione dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 per l’omessa notificazione di un atto presupposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Ha rilevato che la ricorrente non aveva riportato nel ricorso per Cassazione il contenuto degli atti e delle parti del ricorso introduttivo necessari a verificare le censure sulla notificazione della cartella, in violazione del requisito di autosufficienza. La censura relativa all’omessa notificazione dell’avviso di rettifica era inoltre inammissibile perché avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando tempestivamente la cartella; il ricorso introduttivo era invece stato dichiarato inammissibile dalla CTR per mancata impugnazione della cartella. La sentenza della CTR è quindi rimasta ferma. D.A. è stata condannata a pagare a Equitalia Nord le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre maggiorazione del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

    È la disposizione richiamata per l’avviso di rettifica parziale IVA relativo al 1996; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare vizi di motivazione sulla notificazione della cartella e dell’avviso presupposto. Le censure non sono state esaminate nel merito, perché dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973

    La ricorrente richiamava la disciplina della notificazione, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché non erano state riprodotte le parti pertinenti del ricorso introduttivo, necessarie a verificarla.

  • Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    La censura basata sulla mancata notificazione dell’atto presupposto doveva essere proposta impugnando la cartella di pagamento. Poiché la cartella non era stata impugnata tempestivamente, il motivo è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione, chi denuncia vizi relativi alla notificazione deve indicare e riprodurre in modo autosufficiente il contenuto degli atti processuali rilevanti; affermare soltanto di aver già sollevato la questione nei precedenti gradi non consente alla Corte di verificarla.
  • Se si sostiene che un atto presupposto non sia stato notificato, il vizio deve essere fatto valere tempestivamente impugnando l’atto successivo che rende conoscibile la pretesa, come la cartella di pagamento. La mancata impugnazione può rendere definitiva la pretesa e precludere la successiva contestazione.
  • La dichiarazione d’inammissibilità dei motivi impedisce l’esame delle censure nel merito e, in caso di soccombenza, può comportare la condanna alle spese.

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