Sentenza del 03/02/2017 n. 2869 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I.F. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 84/18/12, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro una cartella di pagamento, ritenendo regolarmente notificato il precedente avviso di accertamento. Con un unico motivo ha denunciato violazione degli artt. 140 c.p.c. e 8 della legge n. 890/1992 e vizio di motivazione: la CTR avrebbe confuso una richiesta di esibizione documentale del 16 febbraio 2008 con un invito al pagamento e avrebbe considerato sufficiente, per perfezionare la notifica, la sola spedizione della raccomandata informativa, senza prova della sua ricezione. La notifica dell'accertamento risultava inoltre riferita in sentenza a date discordanti, 3 marzo 2008 e 5 marzo 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, a un'altra sezione della CTR Campania. Ha rilevato la contraddittorietà della motivazione sulle date della notifica e l'errore nel ritenere perfezionata la notificazione al destinatario con la sola spedizione della raccomandata informativa. La CTR in sede di rinvio dovrà applicare il principio per cui, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata oppure, se questo non risulta, decorsi dieci giorni dalla spedizione. La Cassazione non ha deciso definitivamente la validità della cartella o dell'accertamento.
Norme richiamate
è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Per il destinatario, la notificazione eseguita secondo l'art. 140 c.p.c. non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa: occorre il ricevimento oppure, in mancanza, il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
Art. 8 della legge n. 890 del 1982
secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.
La disciplina della notificazione postale richiamata dalla Corte conferma che, per il destinatario, il perfezionamento avviene al ritiro del piego, se anteriore, oppure trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.
Artt. 3 e 24 Cost.
La disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8
Le garanzie di difesa e del contraddittorio impediscono di far decorrere i termini per tutelarsi prima che il destinatario abbia avuto una ragionevole possibilità di conoscere l'atto; la disciplina deve inoltre evitare disparità ingiustificate rispetto a notificazioni postali assimilabili.
Massime di principio
- Nelle notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non dimostra che la notifica si sia già perfezionata per il destinatario: rilevano il ricevimento oppure il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
- La motivazione giudiziale deve essere coerente sulle date e sui passaggi essenziali della notifica. Indicazioni cronologiche incompatibili possono renderla contraddittoria, soprattutto quando incidono sulla concreta conoscibilità dell'atto e sul diritto di difesa.
- In caso di cassazione con rinvio, l'accoglimento del ricorso e l'enunciazione di un principio di diritto non equivalgono necessariamente a una decisione definitiva sulla validità dell'atto impugnato: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando quel principio.
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