Sentenza del 03/02/2017 n. 2865 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica e liquidazione n. (XXXXX), emesso ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986 per l’acquisto, con atto del 9 dicembre 2002, di un terreno nel Comune di Roma. Il valore dichiarato di 219.495 euro era stato elevato a 633.000 euro sulla base della stima dell’Agenzia del Territorio, con maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, interessi e sanzioni per complessivi 95.859,62 euro. Dopo che la CTR del Lazio aveva accolto l’appello principale dell’Ufficio e respinto quello incidentale della società, quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha contestato la violazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986 e la motivazione della sentenza, lamentando che la stima si fondasse anche su valori OMI e su dati riferiti a un momento successivo alla compravendita. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse posto a suo carico l’onere di produrre una perizia di parte invece di verificare la fondatezza della stima dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non idoneo a dimostrare un’omissione o un’insufficienza motivazionale: la CTR aveva esaminato in modo articolato la perizia, le caratteristiche specifiche dell’immobile e i vincoli del sito, chiarendo che i dati OMI erano soltanto un elemento aggiuntivo di confronto. La censura mirava quindi, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la perizia dell’Ufficio aveva fornito prova tecnica del maggior valore, mentre la società si era limitata a contestare verbalmente la stima senza contrapporre dati tecnici. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.200 euro. Decisione assunta il 3 ottobre 2016 e depositata il 3 febbraio 2017.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
Dalla lettura della stima si rileva che la descrizione dei cespiti valutati è accurata e descrive lo stato dei luoghi, compresi i vincoli derivanti dalla prossimità dell'Aeroporto dell'Urbe e della scarpata arginale del Tevere.
Nel caso concreto, la valutazione del maggior valore è stata ritenuta supportata da una stima riferita alle caratteristiche effettive del bene e del contesto, non dalla sola utilizzazione dei valori OMI, considerati un elemento integrativo di confronto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte
Il vizio motivazionale ricorre se il giudice di merito non ha esaminato un punto decisivo; non consente invece alla Cassazione di rivalutare i fatti e le prove solo perché la parte propone una lettura diversa.
Codice civile, art. 2697
Manifestamente infondata è la seconda censura posto che l'Agenzia ha, con la disamina peritale, correttamente provato il maggior valore del cespite; la parte, invece, si è limitata ad affermare verbalmente l'incongruenza dei valori, senza contrapporre altrettanti dati tecnici per smentire la prova dell'Ufficio.
La prova tecnica dell’Ufficio del maggior valore può fondare la rettifica; una contestazione meramente verbale, priva di dati tecnici alternativi, non è sufficiente a smentirla.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove: occorre indicare un effettivo mancato esame di un punto decisivo o un vizio rilevante della motivazione, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze.
- Una stima immobiliare può essere ritenuta adeguata quando esamina concretamente il bene, le sue caratteristiche, lo stato dei luoghi e i vincoli pertinenti; il ricorso a valori OMI come elemento aggiuntivo di confronto non rende di per sé inattendibile la valutazione.
- Quando l’Ufficio sostiene la rettifica con una perizia circostanziata, il contribuente che ne contesta la conclusione deve confrontarla con elementi tecnici concreti: la sola affermazione dell’incongruità dei valori può non bastare.
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