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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 365 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Pensione privilegiata - Servizio di leva nell'Esercito - Ferma volontaria in Polizia - Equiparazione - Esenzione Irpef - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta sulla pensione privilegiata per gli anni 2005-2008, a seguito del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. La menomazione, riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Corte dei conti, era stata contratta il 20 giugno 1969, circa dieci mesi dopo l’inizio del servizio volontario nel Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza. L’Agenzia contestava che il rapporto volontario potesse beneficiare dell’esenzione e che l’invalidità fosse stata contratta durante un servizio equiparabile alla leva obbligatoria. La CTP di Bergamo aveva accolto la domanda per il 2005-2008 e respinto quella relativa al 2009, anno non compreso nell’istanza di rimborso.

La decisione

La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia, confermando il diritto del contribuente all’esenzione IRPEF sulla pensione privilegiata per gli anni 2005-2008. Ha ritenuto che il servizio prestato nella Polizia di Stato fosse valido in sostituzione degli obblighi di leva e dovesse essere equiparato al servizio militare obbligatorio; di conseguenza, la menomazione contratta durante tale servizio dà diritto all’esenzione. L’esito della CTP per il 2009 resta fermo, poiché l’anno non era oggetto della richiesta di rimborso. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio d’appello, liquidate in 1.500 euro per compensi professionali, oltre spese documentate, contributo unificato, spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 34, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Debbono ritenersi esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 34, primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 11 luglio 1989, le pensioni privilegiate ordinarie, aventi natura sostitutiva, attribuite ai militari in servizio di leva anche in forma sostitutiva, per fatti invalidanti connessi alla prestazione di tale servizio.

    Sono esenti dall’IRPEF le pensioni privilegiate ordinarie sostitutive riconosciute per invalidità connessa al servizio di leva, compreso il servizio svolto in forma sostitutiva.

  • Art. 16 d.P.R. 30 ottobre 1964, n. 237

    Il servizio prestato presso il corpo delle guardie della Polizia di Stato è equiparato a quello prestato nell'Esercito ed è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 16 dpr 237/1964, in quanto nel 1968 tutti i servizi alternativi della Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria potevano essere scelti volontariamente in sostituzione della leva obbligatoria; il servizio prestato dal sig. I. va, per tali ragioni, ·equiparato a quello obbligatorio di leva con la conseguenza che la menomazione subita deve ritenersi verificata durante il periodo corrispondente alla ferma obbligatoria e, come tale, esente da Irpef.

    Il servizio volontariamente prestato nei corpi indicati, quando svolto in sostituzione degli obblighi di leva, è equiparabile al servizio militare obbligatorio ai fini dell’esenzione. La menomazione insorta durante tale servizio è quindi trattata come contratta nel periodo di leva.

Massime di principio

  • La pensione privilegiata per invalidità connessa al servizio di leva è esente da IRPEF quando ricorrono i presupposti dell’art. 34, primo comma, d.P.R. n. 601/1973.
  • Il carattere volontario della scelta di prestare servizio in un corpo alternativo non esclude di per sé l’esenzione: occorre verificare se, secondo la disciplina applicabile, quel servizio assolveva gli obblighi di leva ed era equiparato al servizio militare obbligatorio.
  • L’invalidità deve risultare connessa al servizio; nel caso deciso la dipendenza da causa di servizio era stata riconosciuta dalla Corte dei conti.
  • Il rimborso giudiziale resta circoscritto agli anni compresi nell’istanza: un’annualità non richiesta non viene riconosciuta in quella controversia.

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