Sentenza del 03/02/2017 n. 2870 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento notificato il 12 luglio 2007 per l’anno d’imposta 2003, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato 50.000 euro di IVA detratta, oltre interessi e sanzioni, e contestato la richiesta di rimborso di ulteriori 45.000 euro. La fattura del 31 dicembre 2003 riguardava un capannone trasferito alla Y. sulla base di una scrittura privata del 21 luglio 1992 e di cambiali per complessive lire 410 milioni, con scadenze fino al 1994. La CTR del Lazio aveva ritenuto che le cambiali fossero state pagate e che, pertanto, l’operazione si fosse considerata effettuata, ai fini IVA, al momento dei pagamenti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972; la fatturazione e la formalizzazione del trasferimento nel 2003 erano quindi tardive. L’Agenzia ha proposto tre motivi: vizio di motivazione sulla ricostruzione della scrittura, delle parti e del pagamento; violazione del D.M. 15 novembre 1975 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la regola del pagamento presupponesse elementi contrattuali definiti e non riguardasse acconti; violazione degli artt. 17, 18, 19, 20, 41 e 60 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il ritardo nella fattura non facesse perdere il diritto alla detrazione. La Cassazione ha rilevato anche la persistente applicabilità dell’art. 366-bis c.p.c. ratione temporis.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso perché tutti i motivi erano inammissibili. Il primo era privo del necessario momento di sintesi, generico e diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità; mancava inoltre la specifica indicazione dei passaggi della motivazione censurati. Il secondo era inammissibile per quesito astratto e, comunque, inconferente: l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 si applica anche ai pagamenti di acconti, mentre la CTR aveva fondato la decisione sul pagamento delle cambiali. Il terzo era anch’esso corredato da un quesito astratto e riguardava una questione estranea alla fattispecie: non si discuteva della detrazione relativa all’operazione degli anni Novanta, ma della detrazione basata sulla fattura del 2003, in assenza del pagamento sottostante, già dichiarato effettuato in precedenza. È dunque rimasta ferma la decisione della CTR, che aveva rigettato l’appello della contribuente e confermato il recupero IVA. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimata non si era difesa.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
I quesiti in diritto devono dunque essere formulati in termini tali da compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve collegare i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e quella alternativa proposta dal ricorrente. Per i vizi motivazionali occorre inoltre un momento di sintesi autonomo che identifichi il fatto controverso e spieghi perché la motivazione sarebbe inidonea.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Quanto ai motivi di vizio di motivazione (come puntualizza già Cass. n. 16002 del 2007, con indirizzo ormai consolidato, a partire da sez. un. n. 20603 del 2007) la giurisprudenza di questa corte esige che il quesito o momento di riepilogo indichi chiaramente, in modo sintetico, evidente ed autonomo, il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
La censura per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione richiede l’indicazione chiara e autonoma del fatto controverso e delle ragioni per cui il vizio denunciato impedirebbe alla motivazione di sostenere la decisione. Non basta elencare critiche o proporre una diversa lettura delle prove.
Art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972
Se anteriormente a1 verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi... sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data... del pagamento,
Ai fini IVA, il pagamento totale o parziale anticipato determina l’effettuazione dell’operazione, limitatamente all’importo pagato; la Corte precisa che la disposizione si applica anche ai pagamenti di acconti. Nel caso esaminato la CTR aveva ritenuto pagate le cambiali e riferito a tale momento il presupposto impositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione, una censura che si limita a contestare la ricostruzione dei fatti o a chiedere una nuova valutazione delle prove non è sufficiente: il giudice di legittimità non è chiamato a riesaminare il merito.
- Quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., i quesiti devono essere concreti e autosufficienti: devono esporre i fatti essenziali, la regola adottata e quella che si assume corretta. Un quesito astratto o tautologico comporta l’inammissibilità.
- Per il vizio motivazionale, occorre indicare in modo autonomo il fatto controverso e spiegare specificamente perché l’omissione, contraddizione o insufficienza denunciata rende la motivazione inidonea; la sola brevità della motivazione non basta.
- Ai fini dell’IVA, il pagamento anticipato anche parziale del corrispettivo, compreso il pagamento di acconti, può far considerare effettuata l’operazione per l’importo pagato. La fatturazione successiva non sposta di per sé il momento impositivo individuato dalla legge.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e riguardare la fattispecie effettivamente decisa; questioni astratte o estranee a tale ratio possono essere dichiarate inammissibili.
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