Sentenza del 08/04/2015 n. 6975 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella esattoriale notificata il 25 marzo 2005, per Euro 161.482,44, relativa all’anno d’imposta 1998. Aveva dedotto che l’accertamento fosse illegittimo per mancata convocazione dopo la richiesta di accertamento con adesione; che le somme non fossero dovute perché l’accertamento era stato definito mediante condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15; e che parte degli importi fosse già stata versata. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale, l’Agenzia aveva appellato e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva riformato la decisione, ritenendo ostativo al condono il fatto che fosse stata esercitata l’azione penale nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione della società, con condanna penale passata in giudicato, e considerando non smentiti i tentativi di contatto telefonico per la convocazione. In Cassazione la società ha contestato: l’estensione alla persona giuridica della causa ostativa al condono prevista per l’azione penale contro il rappresentante; la mancanza di formale conoscenza dell’azione penale da parte della società; e la valutazione come prova della dichiarazione dell’Ufficio circa i contatti telefonici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto come infondati i primi due motivi, esaminati congiuntamente: la causa ostativa al condono opera anche per la persona giuridica quando l’azione penale per gli illeciti tributari sia stata esercitata nei confronti del suo rappresentante legale; non occorre una distinta conoscenza formale da parte della società, poiché le figure di contribuente e rappresentante-imputato sono sostanzialmente inscindibili ai fini considerati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il quesito di diritto non rispettava l’art. 366-bis c.p.c., perché non formulava una regola generale autosufficiente e non poteva essere ricavato dal contenuto del motivo. È stato inoltre ritenuto privo di interesse, poiché la mancata convocazione dopo l’istanza di accertamento con adesione non comporta, in assenza di una previsione legislativa, la nullità dell’accertamento. La Corte ha condannato la società a rimborsare le spese processuali, liquidate in Euro 3.510,00, oltre spese prenotate a debito e oneri di legge.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1
In tema di condono fiscale, opera, con riguardo alla persona giuridica, la causa ostativa alla definizione quale prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1, (come modificato dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5 convertito nella L. 21 febbraio 2003, n. 27), qualora nei confronti del suo rappresentante legale sia già stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; nè è sostenibile la necessità della "doppia conoscenza formale" dell'esercizio dell'azione penale, in capo alla persona giuridica ed al suo legale rappresentante, ricorrendo la sostanziale inscindibilità nella stessa persona delle due figure di contribuente ed imputato e non potendosi configurare, per le sole persone giuridiche, un'ingiustificata situazione di trattamento favorevole rispetto alle persone fisiche.
La causa ostativa al condono si applica anche alla società quando l’azione penale per gli illeciti tributari rilevanti sia stata esercitata nei confronti del suo rappresentante legale; non è richiesta una seconda, distinta conoscenza formale in capo alla persona giuridica.
In tema di condono fiscale, opera, con riguardo alla persona giuridica, la causa ostativa alla definizione quale prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1, (come modificato dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5 convertito nella L. 21 febbraio 2003, n. 27), qualora nei confronti del suo rappresentante legale sia già stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; nè è sostenibile la necessità della "doppia conoscenza formale" dell'esercizio dell'azione penale, in capo alla persona giuridica ed al suo legale rappresentante, ricorrendo la sostanziale inscindibilità nella stessa persona delle due figure di contribuente ed imputato e non potendosi configurare, per le sole persone giuridiche, un'ingiustificata situazione di trattamento favorevole rispetto alle persone fisiche.
Gli illeciti tributari previsti dal decreto rilevano, ai fini della causa ostativa prevista dall’art. 15 della L. n. 289 del 2002, quando l’azione penale sia esercitata contro il rappresentante legale della società.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Il quesito di diritto, rispondendo all'esigenza di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una "regola juris" che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il quesito di diritto deve esporre in modo sintetico, autonomo e autosufficiente la questione e consentire alla Corte di enunciare una regola applicabile anche a casi ulteriori; non basta chiedere l’accoglimento della censura né è possibile integrare il quesito usando il contenuto del motivo.
La censura sulla ripartizione dell’onere della prova non è stata esaminata nel merito, perché il relativo quesito di diritto era inammissibile e la questione era comunque priva di interesse: anche l’eventuale mancata convocazione non determinava la nullità dell’accertamento.
D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, art. 6
La mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6 non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.
La mancata convocazione del contribuente dopo la richiesta di accertamento con adesione non invalida l’accertamento, se la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
Massime di principio
- Nel regime del condono esaminato, l’azione penale esercitata contro il rappresentante legale per illeciti tributari rilevanti può impedire la definizione anche alla società rappresentata; non è necessario che la società riceva una comunicazione formale separata.
- La mancata convocazione del contribuente dopo un’istanza di accertamento con adesione non comporta automaticamente la nullità dell’accertamento: occorre una norma che stabilisca espressamente tale sanzione.
- Nel giudizio di cassazione soggetto all’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve essere autonomo e formulare una regola generale ricavabile dalla censura; un quesito meramente assertivo o incompleto comporta l’inammissibilità del motivo.
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