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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27047/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un mandato di credito stipulato nel gennaio 2014 per 150.000 euro in favore di una società con sede a Singapore, partecipata al 50% dalla mandante, con esecuzione tramite una filiale bancaria locale. La mandante aveva chiesto l’accertamento negativo del credito vantato dalla banca per le somme erogate e non rimborsate dalla beneficiaria; la banca aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di 141.045,32 euro, oltre interessi legali, corrispondenti all’esposizione debitoria. La mandante sosteneva che la linea di credito fosse destinata soltanto a determinate operazioni commerciali e che la banca avesse invece anticipato fatture passive per canoni di locazione, eccedendo il mandato. Deduceva inoltre la violazione degli obblighi informativi e di correttezza della banca, anche in relazione al deterioramento delle condizioni economiche della beneficiaria, e chiedeva in subordine di accertare il concorso colposo della banca e ridurre l’importo eventualmente dovuto. Il Tribunale di Livorno aveva respinto la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 553/2022 depositata il 22 marzo 2022, aveva confermato la decisione. In cassazione la ricorrente ha articolato due motivi. Con il primo, denunciando violazione degli artt. 345, comma 3, e 183, comma 6, c.p.c., degli artt. 1362, 1364, 1711 e 1717 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., ha contestato: l’inammissibilità della traduzione giurata del documento “credit facility”, prodotto in inglese in primo grado; l’interpretazione del mandato, sostenendo che il documento esecutivo precisasse e restringesse gli utilizzi consentiti e che le fatture di locazione ne fossero escluse; la valutazione della condotta della banca esecutrice e la rilevanza della conoscibilità, da parte della mandante, della situazione economica della beneficiaria; infine, la valutazione delle scritture contrattuali e della documentazione. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 183, comma 6, n. 1, e 346 c.p.c., ha censurato la dichiarazione di inammissibilità della domanda subordinata di concorso colposo della banca, sostenendo che fosse una modifica difensiva ammissibile, relativa alla medesima vicenda e diretta a ottenere la riduzione della somma richiesta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile in tutti i suoi profili: la contestazione sulla traduzione del “credit facility” era irrilevante perché la decisione poggiava anche sulla distinta e assorbente ragione che quel documento era stato stipulato da soggetti diversi dalle parti del mandato; inoltre, la Corte d’appello aveva comunque valorizzato la condotta successiva e gli elementi istruttori per concludere che le anticipazioni delle fatture di locazione rientrassero nella linea di credito. Le doglianze sull’interpretazione negoziale sollecitavano una diversa ricostruzione dei fatti e della volontà contrattuale, non sindacabile in cassazione come mera contrapposizione all’accertamento del giudice di merito; quella ex art. 116 c.p.c. contestava il risultato della valutazione probatoria, non l’applicazione delle regole legali di prova. Le ulteriori censure sulla disciplina del mandato e sulla conoscenza delle condizioni economiche della beneficiaria risultavano superflue rispetto alla stabilità dell’accertamento circa l’assenza di esorbitanza dal mandato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha rilevato che la domanda subordinata, riferita alla stessa vicenda sostanziale e al medesimo interesse patrimoniale, avrebbe potuto essere ammissibile secondo il criterio della connessione teleologica e dell’incompatibilità con la domanda originaria. Tuttavia, la censura non poteva procurare un’utilità concreta: la Corte d’appello aveva già escluso sia la violazione degli obblighi informativi, rilevando che la mandante doveva monitorare la beneficiaria e che ne conosceva o poteva conoscerne il deterioramento economico, sia l’asserita eccedenza delle anticipazioni rispetto al mandato. È stata quindi confermata l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in 4.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, e dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    l'opera dell'interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d'una difforme interpretazione, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità

    La ricostruzione della comune volontà contrattuale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non basta contrapporre a tale ricostruzione una diversa interpretazione.

  • art. 116 c.p.c.

    si tratta di censura inammissibile perché è diretta non contro un errore nell'applicazione della regola legale di valutazione della prova, ma contro il risultato dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando la censura investe soltanto il risultato dell’apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 183 c.p.c.

    ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, ricorrere tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e, dunque, risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio

    È ammissibile la modifica della domanda oltre la preclusione quando il diritto introdotto è riferito alla stessa vicenda sostanziale, intercorre tra le stesse parti, mira almeno in parte alla stessa utilità finale ed è logicamente incompatibile con il diritto originariamente dedotto.

  • art. 1956 c.c.

    per giurisprudenza costante tale fattispecie non sussiste qualora si possa presumere che il fideiussore fosse già al corrente del sopravvenuto deterioramento delle condizioni economiche dell'obbligato principale nel momento in cui la banca, malgrado ciò, ha continuato a fargli credito, ed a tale proposito non rileva solo la conoscenza effettiva di tale deterioramento ma anche la semplice conoscibilità

    La liberazione del garante per concessione di ulteriore credito non opera se, al momento della prosecuzione del credito, il garante conosceva o poteva conoscere il deterioramento delle condizioni economiche del debitore principale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio

    La denuncia di un vizio processuale richiede un pregiudizio concreto e un interesse a ottenere una decisione diversa o più favorevole; non è sufficiente invocare l’astratta regolarità del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La ricostruzione della comune volontà contrattuale e l’interpretazione del contratto sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; la censura in cassazione non è ammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa senza individuare un effettivo errore nell’applicazione dei criteri legali.
  • La contestazione della valutazione delle prove non integra, di per sé, violazione dell’art. 116 c.p.c.: occorre denunciare l’erronea applicazione della regola legale di valutazione, non chiedere una nuova lettura del materiale probatorio.
  • La domanda modificata nel corso del giudizio può essere ammissibile quando attiene alla stessa vicenda sostanziale, è proposta tra le stesse parti, mira alla realizzazione almeno parziale della medesima utilità finale ed è logicamente incompatibile con il diritto originariamente dedotto.
  • La denuncia di un’omessa pronuncia o di altro vizio processuale richiede un interesse concreto alla rimozione della decisione: il vizio è rilevante solo se ha determinato un pregiudizio effettivo e la sua correzione può consentire una pronuncia diversa o più favorevole.
  • Ai fini dell’art. 1956 c.c., la liberazione del garante per la concessione di ulteriore credito presuppone che il garante non fosse al corrente del deterioramento delle condizioni economiche del debitore principale; rilevano sia la conoscenza effettiva sia la conoscibilità della situazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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