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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15057/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una lettrice di madrelingua francese, inizialmente impiegata in prestazioni di opera intellettuale ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 e poi assunta dal 31/3/1995 con contratto di lavoro subordinato privato. La lavoratrice aveva dedotto di avere svolto, in concreto, mansioni di docenza assimilabili a quelle del professore associato, per un numero di ore superiore a quello contrattuale, chiedendo il riconoscimento di un rapporto subordinato a tempo indeterminato e delle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato una somma molto più elevata; la Corte d’appello, invece, aveva accolto parzialmente il gravame dell’università limitando la decorrenza dei crediti non prescritti al 14/7/2004, ritenendo non interruttive alcune lettere anteriori e applicando il parametro retributivo del ricercatore confermato a tempo pieno/definito per il solo periodo utile. L’erede della lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: 1) contestazione della valutazione di genericità della lettera del 31/10/2002 come atto interruttivo della prescrizione e omesso esame di un fatto decisivo; 2) contestazione della valutazione della mancata ricezione della lettera del 7/2/2005 e del relativo giudizio di non contestazione; 3) e 4) censura sulla decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, sul rilievo del requisito dimensionale dell’università e sull’incidenza della legge Fornero; 5), 6) e 7) doglianze su omessa pronuncia circa una pretesa acquiescenza dell’ateneo ai conteggi, sull’ordinanza di c.t.u. contabile e sull’asserita nullità della consulenza per i parametri adottati; 8) e 9) censure su ultrapetizione, motivazione apparente, omessa pronuncia su rilievi del c.t.p. e mancato esercizio di poteri istruttori officiosi. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha affermato che la lettera del 31/10/2002 era troppo generica per interrompere la prescrizione; che la valutazione della non contestazione e della ricezione della missiva del 7/2/2005 è apprezzamento di merito; che, per i datori di lavoro pubblici, la prescrizione dei crediti retributivi può decorrere in costanza di rapporto e che la questione della stabilità reale va apprezzata sul dato soggettivo del datore di lavoro; che le doglianze su acquiescenza, c.t.u. e poteri istruttori riguardavano istanze o valutazioni di merito e richiedevano specifica riproduzione e localizzazione degli atti, non soddisfatta dal ricorso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’erede della lavoratrice. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma nella parte in cui aveva limitato i crediti retributivi non prescritti al periodo successivo al 13/7/2004, ritenendo non idonee a interrompere la prescrizione le lettere anteriori e infondate/inammissibili tutte le ulteriori censure sulla decorrenza della prescrizione, sui conteggi, sulla c.t.u. e sui poteri istruttori. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 28 d.P.R. n. 382/1980

    richiamato per descrivere l’attività iniziale di lettore di madrelingua francese svolta dalla lavoratrice prima dell’assunzione subordinata.

  • artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    invocati per denunciare motivazione apparente o insufficiente; la Corte esclude il vizio, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello adeguata al minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della sufficienza della motivazione, ritenuta però rispettata dalla Corte territoriale.

  • artt. 2934 e 2943 c.c.

    richiamati in relazione alla prescrizione e agli atti interruttivi; la Corte ribadisce che l’atto interruttivo richiede una chiara e specifica intimazione di pagamento.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    la Corte precisa che non è consentito usare il vizio di violazione di legge per sollecitare il riesame dell’interpretazione degli atti o delle prove di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il vizio concerne un fatto storico decisivo, non questioni giuridiche o valutazioni tecniche contenute in provvedimenti giudiziari.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunzione di conoscenza della missiva; la censura è respinta per difetto di specificità e allegazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per dedurre errata applicazione del principio di non contestazione e per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.

  • artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte li applica rigidamente, affermando che il ricorso deve riprodurre il contenuto degli atti/documenti rilevanti e indicarne l’esatta collocazione nel fascicolo.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per la decorrenza della prescrizione; la Corte distingue tra datori privati e pubblici e afferma la decorrenza in costanza di rapporto per il datore pubblico.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato quale base del termine quinquennale dei crediti retributivi; la Corte ne conferma l’applicazione ai crediti maturati e non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge Fornero.

  • L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 18 e 35

    invocati per sostenere l’assenza di stabilità reale e l’impossibilità di decorrenza della prescrizione in corso di rapporto; la Corte esclude il rilievo per i datori pubblici.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere della prova sui fatti posti a base della domanda e delle eccezioni; la Corte non ravvisa violazioni utilmente dedotte.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte precisa che l’omissione rileva solo rispetto a domande o eccezioni di merito, non a istanze istruttorie.

  • art. 421 c.p.c.

    invocato per lamentare il mancato esercizio di poteri istruttori officiosi; la Corte ribadisce che si tratta di potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 193 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica; la Corte esclude che la c.t.u. sia stata illegittimamente recepita per il solo dissenso sulle conclusioni.

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato in relazione alla consulenza tecnica; la Corte non ravvisa nullità della c.t.u. deducibile in sede di legittimità sulla sola base del dissenso tecnico.

  • art. 1 D.L. 2/2004

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai parametri retributivi e all’art. 36 Cost.; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 36 Cost.

    invocato in connessione ai criteri di quantificazione del trattamento economico; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per il mancato impulso istruttorio officioso in appello; la Corte rileva che il relativo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 384 c.p.c.

    menzionato per l’integrazione della motivazione della sentenza impugnata, mantenuta ferma nel suo dispositivo.

  • legge n. 92/2012 (legge Fornero)

    richiamata per sostenere che la riforma avrebbe inciso sulla decorrenza della prescrizione; la Corte precisa che per i crediti già prescritti all’entrata in vigore della legge la questione non cambia.

Massime di principio

  • Un atto può interrompere la prescrizione dei crediti retributivi solo se contiene una rivendicazione chiara e specifica del credito e una inequivoca richiesta di adempimento al soggetto obbligato; una comunicazione generica non è sufficiente.
  • La valutazione circa la ricezione di una comunicazione, la non contestazione dei fatti allegati e l’idoneità probatoria degli atti prodotti appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo entro limiti rigorosi, con puntuale riproduzione e localizzazione degli atti rilevanti.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o valutazioni tecniche svolte nei provvedimenti o nelle consulenze.
  • Per i crediti di lavoro nei confronti di un datore pubblico, la prescrizione può decorrere anche in costanza di rapporto, non operando la regola elaborata per i rapporti privati privi di stabilità reale; la rilevanza della stabilità del posto va valutata in rapporto alla natura del datore di lavoro.
  • L’eccezione di acquiescenza riguarda capi della sentenza suscettibili di passare in giudicato e non può essere utilmente riferita a mere questioni istruttorie o a contestazioni sui conteggi non ancora definitivi.
  • L’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. ricorre solo se manca una statuizione su una domanda o eccezione di merito; non sussiste, invece, per il mancato esame di prove, per il mancato accoglimento di istanze istruttorie o per la diversa valutazione del materiale probatorio.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; la sua ammissione, il suo contenuto e il suo recepimento non possono essere contestati in cassazione come violazione di legge se la censura mira in realtà a un nuovo esame del merito.
  • Quando si deducono errori relativi ad atti processuali o documenti, il ricorso per cassazione deve riportarne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo; la mera indicazione generica dei fascicoli non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNullitàGiudicato

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