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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28527/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (intermediario finanziario)

La controversia

La controversia nasceva da somme che due soggetti avevano affidato, a partire dal 1998, a un promotore finanziario affinché fossero investite. Dopo aver appreso, tra il 2004 e il 2005, che il promotore era coinvolto in gravi fatti illeciti, avevano verificato presso la società di appartenenza e constatato l'assenza di investimenti a loro intestati. A seguito della condanna penale del promotore per truffa e falsità, i due soggetti avevano agito civilmente contro il promotore e contro la società per ottenere il risarcimento dei danni e il rimborso delle somme, oltre alle spese sostenute nei processi penali. In primo grado la società era stata condannata solo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, mentre era stata dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti del promotore. In appello gli attori lamentavano, da un lato, che fosse stata ritenuta erroneamente estinta la pretesa restitutoria per un assegno di lire 400.000.000 incassato da uno dei ricorrenti, e, dall'altro, che fosse stata omessa la pronuncia sulla domanda restitutoria dell'altra ricorrente. In cassazione i ricorrenti deducevano: violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e per omessa pronuncia; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere probatorio in tema di pagamento/restituzione; mancata considerazione del fatto che l'assegno incassato proveniva da un terzo e non dal promotore, con conseguente inesatta applicazione dei principi sul collegamento tra titolo di credito e debito estinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. osservando che i ricorrenti non avevano assolto all'onere di specifica indicazione degli atti necessari a dimostrare l'asserita ultrapetizione e che, in ogni caso, la decisione di merito si era fondata su una ragione più liquida, sicché sulla questione non decisa non si era formato giudicato interno. Ha poi ritenuto infondato il motivo sull'art. 2697 c.c. perché la ratio della sentenza impugnata non era stata efficacemente censurata: la Corte d'appello aveva infatti valorizzato il fatto decisivo che l'assegno incassato non era stato emesso dal promotore ma da un terzo, circostanza idonea a escludere la presunzione di collegamento tra il titolo e il debito dedotto. Infine, ha respinto anche il motivo relativo alla domanda della seconda ricorrente, rilevando che la Corte di merito aveva implicitamente rigettato tale pretesa per mancanza di prova della consegna delle somme al promotore e che non vi era alcun giudicato interno sulla dazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la sua violazione perché non vi era ultrapetizione né omessa pronuncia rilevante, anche in ragione dell'assenza di un giudicato interno sulla questione non esaminata espressamente dal primo giudice.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    È applicato nel senso che il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti necessari a consentire il controllo sul vizio denunciato; la mancanza di tale specifica allegazione impedisce di scrutinare la dedotta ultrapetizione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte esclude la violazione perché la decisione di merito si fondava su un fatto ostativo decisivo, ossia l'emissione dell'assegno da parte di un terzo, che impediva di applicare la presunzione invocata dai ricorrenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte rileva anche l'erronea riconduzione dell'art. 112 c.p.c. a tale vizio, ma il rilievo non è decisivo perché il motivo resta comunque infondato o inammissibile sul piano sostanziale.

  • art. 276 c.p.c.

    È evocato per descrivere la decisione sulla base della 'ragione più liquida' come forma di assorbimento improprio rispetto all'ordine logico delle questioni.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione un vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, è necessario indicare specificamente gli atti processuali e i passaggi rilevanti per consentire il controllo della Corte; in difetto, il motivo non è scrutinabile utilmente.
  • Se il giudice di merito decide la causa sulla base della ragione più liquida, la questione non espressamente affrontata non forma giudicato interno e può ritenersi implicitamente assorbita o rigettata, salvo specifica diversa statuizione.
  • La censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è infondata quando la sentenza impugnata poggia su un fatto decisivo che esclude in radice la presunzione invocata dalla parte ricorrente; in tal caso occorre colpire proprio quella ratio decidendi.
  • L'incasso di un assegno emesso da un terzo, e non dal soggetto che si assume obbligato alla restituzione, non consente automaticamente di presumere l'estinzione del debito in favore di quest'ultimo, mancando il necessario collegamento presuntivo tra titolo di credito e rapporto dedotto.
  • La mancanza di prova della consegna delle somme al soggetto da cui si pretende la restituzione legittima il rigetto della domanda, anche quando il giudice di primo grado non abbia formulato una pronuncia espressa sul punto, purché non vi sia giudicato interno formatosi sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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