Cassazione Penale, Sentenza n. 13730/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che, con parziale riforma del decreto di sequestro preventivo, aveva statuìto su misure cautelari patrimoniali relative ai reati contestati (tra cui falso in bilancio, autoriciclaggio e reati fiscali). Il ricorrente contestava: a) la ricostruzione e la motivazione circa la sussistenza del reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), ritenendo le scritture e i conferimenti leciti; b) l'erronea individuazione della data di consumazione del reato e l'inesatta applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157 e 160 c.p.), lamentando che un provvedimento cautelare emesso per autoriciclaggio non poteva interrompere la prescrizione del diverso reato di falso in bilancio; c) la carenza di fumus rispetto all'ipotesi di autoriciclaggio in relazione a somme contestate (115.472 euro) e la mancanza di adeguata motivazione circa il nesso causale e la natura delle somme trasferite ai familiari; d) l'erronea qualificazione contabile dei conferimenti e l'assunto di abuso del diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi e terzi motivi inammissibili perché costituiscono sindacato sulla valutazione della motivazione e dei fatti non consentito in sede di legittimità salvo carenza assoluta di motivazione. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo, constatando la violazione degli artt. 157 e 160 c.p. e dell'art. 321 c.p.p.: il Tribunale del Riesame aveva erroneamente ritenuto che l'ordinanza del 28/05/2022 (applicativa di misura cautelare personale emessa esclusivamente per autoriciclaggio) avesse efficacia interruttiva della prescrizione anche rispetto al reato di falso in bilancio; la Corte ha stabilito che atti interruttivi sono efficaci solo rispetto al reato specifico per cui sono posti in essere. Di conseguenza il reato di cui all'art. 2621 c.c. si è prescritto il 30/05/2022 (prima dell'esercizio dell'azione penale) e manca il fumus. Poiché il Pubblico Ministero ha identificato il falso in bilancio come unico reato presupposto dell'autoriciclaggio, la carenza del fumus sul primo comporta la carenza anche sul secondo. Pertanto l'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Foggia per nuovo esame.
Norme richiamate
Norma relativa al reato di false comunicazioni sociali (falso in bilancio). La Corte rileva che tale reato si prescriveva il 30/05/2022 e che la misura cautelare personale adottata per altro reato non interrompeva la prescrizione di questa fattispecie diversa.
Richiamato tra le imputazioni (in materia tributaria/penale). La sentenza non entra nel merito sostanziale dell'applicazione di questa norma ma la riporta tra i reati contestati.
Norma collegata alle fattispecie di reimpiego di proventi del reato (autoriciclaggio/reati patrimoniali). La Corte ha valutato la carenza di fumus per l'autoriciclaggio in ragione della prescrizione del reato presupposto.
Richiamata nella motivazione in relazione alla fattispecie patrimoniale; la Corte sottolinea che la carenza del fumus rispetto al reato presupposto incide anche sulla fattispecie di riciclaggio/autoriciclaggio quando quest'ultima si fonda sul reato ormai estinto.
Norma sulla prescrizione: la Corte ha accertato la sua violazione nella misura in cui il Tribunale del Riesame ha ritenuto erroneamente interrotta la prescrizione da atto rivolto a reato diverso.
Elenca gli atti interruttivi della prescrizione. La Corte precisa che tali atti interruttivi operano solo rispetto al reato per cui l'atto è stato compiuto e non possono essere traslati ad altri reati contestati.
Norma che disciplina il sequestro preventivo. La Corte ha ritenuto che il giudice del riesame debba verificare l'esistenza del fumus e l'eventuale estinzione del reato prima di confermare il sequestro; se il reato è prescritto, il sequestro è illegittimo.
Regola l'impugnazione delle ordinanze in materia di misure cautelari reali: la Cassazione può sindacare solo violazioni di legge e non valutazioni in fatto o normale critica della motivazione, salvo carenza assoluta di motivazione.
Previsione richiamata in relazione al sequestro per sproporzione. La sentenza ricorda i limiti del riesame e della legittimità di misure cautelari patrimoniali quando manca il fumus.
Norma procedurale menzionata tra quelle richiamate; nella decisione è usata nell'ambito delle censure sulle formalità del procedimento.
Norma procedurale richiamata nelle censure difensive con riferimento alla motivazione e agli atti cautelari; la Corte distingue le doglianze meramente critiche (non sindacabili) dalle violazioni di legge.
Massime di principio
- Un atto processuale che interrompe la prescrizione ha efficacia soltanto rispetto al reato per il quale è stato adottato; non può automaticamente interrompere la prescrizione di reati diversi contestati alla stessa persona.
- Se il reato è estinto per prescrizione prima dell'esercizio dell'azione penale, la misura cautelare patrimoniale basata su quel reato è illegittima e deve essere annullata per mancanza del fumus.
- In sede di Cassazione contro ordinanze di riesame su misure cautelari reali è ammissibile il controllo solo per violazione di legge (error in iudicando o in procedendo); i meri contrasti sulla valutazione dei fatti o sulla motivazione sono inammissibili salvo casi di assoluta carenza logico-argomentativa.
- Quando un reato presupposto viene fatto oggetto di modifica dell'imputazione (es. individuazione del reato presupposto del delitto successivo), la valutazione sulla prescrizione del reato presupposto è decisiva anche per la sorte del reato derivato (es. autoriciclaggio).
- Il giudice del riesame deve comunque verificare, prima di confermare un sequestro preventivo, che non sia già intervenuta una causa di estinzione del reato che annulli il fumus commissi delicti.
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