Cassazione Civile, Ordinanza n. 24724/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una banca nei confronti della debitrice esecutata. Quest'ultima aveva chiesto l'estinzione del processo esecutivo sostenendo che non fosse stato depositato il documento attestante la trascrizione del pignoramento immobiliare e che ciò comportasse la cessazione dell'efficacia del vincolo; aveva poi insistito sul punto con reclamo ex art. 630 c.p.c. e, successivamente, con nuova istanza di estinzione. Il tribunale aveva inizialmente dichiarato inammissibile il reclamo, poi il collegio lo aveva accolto; la corte d'appello aveva invece riformato tale decisione e respinto il reclamo. Nel ricorso per cassazione la debitrice ha dedotto due motivi, ma l'ordinanza non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: nel fascicolo telematico non risultava depositata alcuna prova della notificazione della sentenza impugnata, nonostante il ricorso assumesse che la sentenza fosse stata notificata il 24.3.2022. La Corte ha quindi ritenuto violato l'art. 369 c.p.c., osservando che senza la relata di notifica non può verificarsi la tempestività dell'impugnazione; ha anche escluso che potesse operare l'eccezione giurisprudenziale relativa alle sentenze pubblicate da meno di sessanta giorni rispetto alla notifica del ricorso, poiché nel caso concreto tale condizione non ricorreva. In via incidentale, la Corte richiama inoltre il principio per cui l'improcedibilità dell'espropriazione per omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o per omesso/tardivo deposito del relativo documento integra una estinzione atipica e non è deducibile con reclamo ex art. 630 c.p.c., ma con opposizione agli atti esecutivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso e, per conseguenza, ha condannato la ricorrente a rifondere a ciascun controricorrente le spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto. La decisione di merito della Corte d'appello di Salerno non è stata quindi esaminata nel merito in sede di legittimità, perché il controllo sulla procedibilità del ricorso ha assorbito ogni altro motivo. La Corte ha richiamato il proprio precedente delle Sezioni Unite sull'onere di deposito della relata di notifica della sentenza impugnata e la giurisprudenza EDU che considera tale onere non sproporzionato.
Norme richiamate
Il reclamo ex art. 630 c.p.c. è richiamato dalla parte esecutata per chiedere l'estinzione, ma la Corte osserva incidentalmente che tale rimedio non è il veicolo corretto per dedurre l'improcedibilità dell'esecuzione da omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o da omesso/tardivo deposito del documento relativo, trattandosi di estinzione atipica.
È citato dalla ricorrente come oggetto di eccezione di illegittimità costituzionale, ma la sentenza non sviluppa il punto nel merito perché decide sull'improcedibilità del ricorso.
È la norma che disciplina l'udienza fissata per gli adempimenti nel processo esecutivo immobiliare, alla quale la creditrice ha precisato la trascrizione del pignoramento.
La sua violazione comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione quando il ricorrente deduca che la sentenza impugnata è stata notificata ma ometta di depositare la relata di notifica, impedendo alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione.
È richiamato per ribadire che la verifica della tempestività dell'impugnazione è funzionale al rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.
È evocato nel richiamo al principio delle Sezioni Unite sul fatto che il deposito della relata di notifica può provenire anche dalla parte controricorrente nei termini di legge, rendendo in tal caso non operante la sanzione dell'improcedibilità.
È la norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio e la riserva di deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
art. 6 § 1 CEDU
La Corte richiama la decisione Patricolo c. Italia per escludere che la sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della relata integri un eccessivo formalismo o violi il diritto di accesso al tribunale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, il deposito della relata di notifica è necessario per consentire alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione; la sua omissione comporta improcedibilità ex art. 369 c.p.c.
- La sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica non è esclusa dalla mancata contestazione della controparte né dal fatto che la copia notificata sia reperibile nel fascicolo d'ufficio, salvo i casi in cui il documento risulti comunque nella disponibilità del giudice o sia stato prodotto dalla controparte nei termini.
- L'eccezione elaborata dalla giurisprudenza che esclude l'improcedibilità quando la sentenza sia stata pubblicata da meno di sessanta giorni rispetto alla notifica del ricorso opera solo se tale presupposto temporale ricorre effettivamente.
- L'improcedibilità dell'espropriazione forzata per omessa o tardiva trascrizione del pignoramento, o per omesso/tardivo deposito del relativo documento, configura un'ipotesi di estinzione atipica e non è deducibile con il reclamo ex art. 630 c.p.c., ma con l'opposizione agli atti esecutivi.
- Le regole formali del giudizio di cassazione, pur rigorose, non integrano di per sé una violazione dell'art. 6 CEDU quando siano funzionali a garantire la verifica della tempestività dell'impugnazione e si inseriscano in un sistema di doppio grado di merito già svolto con pienezza di giurisdizione.
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