Cassazione Civile, Ordinanza n. 05392/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agricoltore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento di contributi comunitari per gli anni 2002-2007, per un importo complessivo di euro 46.788,61. Il richiedente sosteneva che il contributo per il 2002 non fosse stato erogato e che quello del 2003 fosse stato successivamente recuperato dall'ente mediante compensazione con quelli degli anni 2005, 2006 e 2007. A fondamento della pretesa deduceva che la sospensione dell'erogazione dipendeva da una richiesta di sovvenzione presentata da un terzo sul medesimo fondo aziendale e richiamava una precedente sentenza penale che aveva accertato la responsabilità di quel terzo per peculato in relazione ai contributi oggetto di causa. In cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non avere il giudice di merito fondato la decisione sulle prove e sui fatti non contestati; 2) violazione del regolamento CEE n. 1765/92, dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per motivazione mancante o incomprensibile sul rigetto del secondo motivo di appello; 3) violazione dell'art. 654 c.p.p., sostenendo che il giudice civile potesse utilizzare le risultanze di un processo penale definito con sentenza irrevocabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la nullità della notifica del ricorso per cassazione, effettuata presso la sede dell'ente anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, fosse sanata con effetto retroattivo dal rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; dall'altro lato, ha ritenuto fondati sia il primo/terzo motivo congiuntamente, sia il secondo motivo. Quanto al primo e al terzo, ha osservato che il giudice civile può utilizzare le prove raccolte in un processo penale definito, anche richiamandone la sentenza o esaminandone direttamente gli atti, e che, pur restando separati i giudizi civile e penale, il giudice di merito non poteva omettere di considerare le difese fondate su quelle risultanze. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era non comprensibile, perché valorizzava la mancata reazione del ricorrente alla mancata erogazione dei contributi senza trarne alcuna conseguenza giuridica idonea a sorreggere il rigetto della domanda. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova e l'utilizzo delle prove nel giudizio di merito
richiamato per sostenere che il giudice dovesse porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati
Reg. CEE 1765/92
invocato quale disciplina dei requisiti per l'ottenimento dei contributi comunitari richiesti
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza di merito
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della censura sul difetto di motivazione e sul diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del dovere di motivazione del provvedimento giudiziale
invocato per sostenere l'utilizzabilità nel giudizio civile delle risultanze di una sentenza penale irrevocabile
la rinnovazione della notificazione nulla "impedisce ogni decadenza"
la rinnovazione della notifica nulla sana retroattivamente il vizio, anche se eseguita dopo la scadenza del termine per impugnare
artt. 651, 651 bis e 654 c.p.p.
richiamati per ribadire che, fuori dai casi espressamente previsti, i giudizi penale e civile restano autonomi e separati
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053
richiamata per definire le anomalie motivazionali denunciatili in cassazione come violazioni di legge costituzionalmente rilevanti
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054
richiamata in tema di motivazione apparente o obiettivamente incomprensibile
richiamato anche per affermare che la rinnovazione della notifica è sanante pure se avviene su ordine del giudice o di iniziativa della parte
Massime di principio
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dalla rinnovazione della stessa ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con effetto retroattivo e senza che rilevi il superamento del termine di impugnazione.
- Nel processo civile il giudice può fondare il proprio convincimento su prove raccolte in un processo penale definito, ma non può ignorare le difese che si fondino su tali risultanze o sulla motivazione della sentenza penale relativa alla medesima vicenda.
- L'autonomia dei giudizi penale e civile esclude un obbligo generalizzato di esaminare gli atti penali, ma non consente una totale omissione di considerazione delle risultanze penali pertinenti alla controversia civile.
- Ricorre un vizio di motivazione censurabile in cassazione quando la sentenza presenti una motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, tale da tradursi in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
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