Cassazione Civile, Ordinanza n. 27262/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, affinché riesamini l'appello della contribuente con motivazione adeguata e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione notificato a una società in relazione a talune cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo regolarmente notificate le cartelle e quindi non più impugnabile la pretesa. In appello la Commissione tributaria regionale ha invece accolto il gravame della società, dichiarando prescritti i crediti erariali sul rilievo che l'agente della riscossione non aveva chiamato in giudizio l'ente impositore e che non era stata fornita prova di atti interruttivi della prescrizione. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo per nullità della sentenza per motivazione apparente; il secondo per extrapetizione; il terzo per violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 c.c. e degli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 472/1997. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché la sentenza di appello non si era confrontata con la decisione di primo grado sull'avvenuta notifica delle cartelle e aveva trattato direttamente il tema della prescrizione, senza spiegare perché fosse errato l'accertamento già compiuto sulla rituale notifica; ha quindi cassato con rinvio, dichiarando assorbiti gli altri due motivi.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto rispettoso dei requisiti di contenuto-forma, perché conteneva esposizione dei fatti e indicazione degli atti e documenti su cui si fondava.
È richiamato per affermare che il giudice di primo grado aveva accertato la rituale notifica delle cartelle di pagamento.
La sua violazione è stata dedotta nel terzo motivo, ma il motivo è rimasto assorbito.
La sua violazione è stata dedotta nel terzo motivo, ma il motivo è rimasto assorbito.
artt. 20 e 24 d.lgs. n. 472/1997
La loro violazione è stata dedotta nel terzo motivo, ma il motivo è rimasto assorbito.
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
Richiamata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, violato quando la sentenza non consente di comprendere le ragioni della decisione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo materialmente, non si confronta con le rationes della decisione di primo grado e non consente di comprendere perché la decisione impugnata sia stata riformata.
- Nel giudizio di impugnazione, il giudice d'appello deve misurarsi con il thema decidendum definito dalla sentenza di primo grado e dalle censure mosse contro di essa; non può spostare il piano decisorio su una questione diversa senza spiegare preliminarmente perché l'accertamento compiuto in primo grado debba essere superato.
- Quando l'appello si fonda su una questione logicamente subordinata, il giudice non può esaminarla isolatamente se non ha prima risolto la questione pregiudiziale già decisa in primo grado in senso contrario.
- La deduzione della nullità per motivazione apparente è fondata se dalla sentenza non emerge il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per arrivare alla decisione.
- Se un motivo di ricorso per cassazione è accolto e risulta decisivo, i motivi ulteriori che investono questioni logicamente subordinate restano assorbiti.
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