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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22641/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un socio titolare del 40% del capitale di una società a responsabilità limitata aveva impugnato due delibere assembleari, una ordinaria e una straordinaria, chiedendone la declaratoria di nullità e/o annullabilità. Nel corso del giudizio, per una vicenda societaria successiva e distinta, il socio aveva perso la qualità di socio perché non aveva esercitato l’opzione per la sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato per coprire perdite. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e aveva condannato l’attore alle spese. In appello il soccombente chiedeva almeno la compensazione delle spese di primo grado, sostenendo che dovesse applicarsi la soccombenza virtuale e la cessazione della materia del contendere. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 100 e 306 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la qualificazione del fatto sopravvenuto come improcedibilità anziché come cessazione della materia del contendere e contestando la conseguente regolazione delle spese. Ha inoltre lamentato illogicità e incoerenza della motivazione per errata valutazione degli atti di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’inquadramento della fattispecie come improcedibilità dell’azione per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva, perché la qualità di socio deve permanere sino alla decisione dell’impugnazione delle delibere, salvo che la perdita della qualità derivi proprio dalla delibera impugnata. Ha escluso che vi fosse cessazione della materia del contendere, poiché il venir meno della legittimazione attiva era dipeso dalla scelta del ricorrente di non sottoscrivere l’aumento di capitale, senza eliminare il contrasto tra le parti. Ha quindi confermato la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza ordinaria, anche con riferimento al rigetto della richiesta di applicare la soccombenza virtuale. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiede un interesse e una legittimazione attuale a proporre e coltivare l’azione; la sopravvenuta perdita della qualità di socio incide sulla legittimazione ad agire.

  • art. 306 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la cessazione della materia del contendere, ma la Corte esclude che ricorrano i relativi presupposti.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza ordinaria quando viene rigettata la richiesta di applicare la soccombenza virtuale.

  • art. 92 c.p.c.

    È invocato per la compensazione delle spese, ma la Corte non ravvisa i presupposti per discostarsi dalla regola della soccombenza.

  • art. 2377 c.c.

    L’azione di annullamento delle delibere societarie presuppone la qualità di socio sia al momento della proposizione sia al momento della decisione, salvo che la perdita della qualità derivi dalla delibera impugnata.

  • art. 24 Cost.

    La perdita della qualità di socio non può essere fatta discendere dalla delibera che l’attore contesta quando proprio l’azione è diretta a rimuoverne gli effetti; altrimenti si comprimerebbe irragionevolmente il diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’azione di annullamento delle delibere societarie richiede che la qualità di socio permanga non solo alla data di proposizione della domanda ma anche fino alla decisione, salvo che la perdita della qualità sia conseguenza della delibera impugnata.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno del contrasto sostanziale tra le parti e dell’interesse alla pronuncia; non coincide con ogni ipotesi di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.
  • Quando la legittimazione ad agire viene meno per effetto di una scelta autonoma della parte e non per effetto dell’atto contestato, non opera la soccombenza virtuale, ma resta applicabile la regola della soccombenza ordinaria sulle spese.
  • Una causa di improcedibilità preclude l’esame del merito delle originarie censure e prescinde dalla volontà delle parti di coltivare o meno il contrasto processuale.

Come è indicizzato

MaterieAssembleaImpugnazione delibere assembleariSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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