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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23024/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per una violazione dell'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002. Con il ricorso, affidato a tre motivi, deduceva: 1) la mancata valutazione dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo di non aver consapevolmente omesso dichiarazioni dovute; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché generico e non critico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: sul primo motivo ha rilevato che la Corte territoriale aveva già valorizzato elementi probatori idonei a dimostrare la consapevolezza della titolarità di beni, quote immobiliari, conti correnti e di un'autovettura sottoposta a fermo amministrativo, nonché la notevole divergenza tra reddito dichiarato e reddito reale; sul secondo ha richiamato i criteri applicativi dell'art. 131-bis c.p. e ha osservato che il giudice di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità in ragione delle modalità della condotta e del grado di colpevolezza; sul terzo ha dichiarato la doglianza non deducibile in cassazione perché non proposta in appello. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. Ha inoltre rilevato che non vi era assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma, poiché la sentenza impugnata è stata confermata dalla Corte d'appello e non è stata annullata dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma incriminatrice oggetto del giudizio di merito; la sentenza di legittimità non ne rilegge il contenuto ma conferma la condanna per la sua violazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete della vicenda, con riferimento ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; non è necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Serve da parametro per il giudizio di particolare tenuità del fatto, con riguardo a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto; il difetto di specificità o il mancato confronto con la motivazione determina inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La doglianza sull'elemento soggettivo deve misurarsi con gli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito; non è sufficiente una mera alternativa lettura soggettiva dei fatti se la sentenza ha spiegato in modo coerente la consapevolezza dell'agente.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va valutata in concreto, considerando globalmente modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità dell'offesa; il giudice può limitarsi agli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente ogni profilo astrattamente rilevante.
  • In cassazione non sono deducibili questioni che non abbiano formato oggetto di specifici motivi di appello, poiché ciò determinerebbe un controllo su un punto della decisione sottratto al contraddittorio di secondo grado.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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