Cassazione Civile, Ordinanza n. 20888/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato in cassazione la decisione della Corte d'appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l'appello proposto dall'amministrazione in una controversia relativa alla sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 120 c.d.s. per soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale. Nel ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto compensare le spese di lite, o comunque avrebbe dovuto motivare adeguatamente la sussistenza di eccezionali ragioni giustificative della compensazione. La ricorrente ha contestato la regolazione delle spese disposta dal giudice di appello dopo che quest'ultimo aveva accolto l'opposizione in ragione della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, c.d.s.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse deciso la questione sulla compensazione delle spese in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato, poiché aveva esplicitato le ragioni della compensazione facendo riferimento alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma applicata, quale situazione di obiettiva incertezza/novità idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 120, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di questa disposizione ha inciso sulla fondatezza dell'opposizione e ha costituito la base normativa della decisione di merito della Corte d'appello.
È la norma invocata dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese di lite; la Corte non ne ha ravvisato violazione nei termini dedotti.
La compensazione delle spese è consentita, in assenza di soccombenza reciproca, solo nei casi previsti dalla legge; tra le gravi ed eccezionali ragioni rientra anche l'obiettiva incertezza del diritto controverso determinata da una sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma applicata.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata si è conformata all'interpretazione giurisprudenziale consolidata.
Richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso secondo il rito accelerato.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso secondo il rito accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019
Richiamata come pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, c.d.s., sopravvenuta rispetto al provvedimento impugnato.
sentenza Corte costituzionale n. 77 del 2018
Richiamata per affermare che, a seguito di tale pronuncia, nell'art. 92, comma 2, c.p.c. rientrano anche altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Ai fini della compensazione delle spese di lite, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata nel giudizio può integrare una grave ed eccezionale ragione, in quanto genera un'obiettiva incertezza sull'esito della controversia.
- La compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione esplicita e ancorata a specifiche circostanze della causa; tra tali circostanze può rientrare l'assoluta novità della questione determinata da un mutamento del quadro normativo o giurisprudenziale.
- Quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso per cassazione che censuri la regolazione delle spese può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Non è imputabile alla parte vittoriosa sul merito la scelta di resistere in giudizio facendo valere una norma allora vigente, prima che la sua illegittimità costituzionale sia dichiarata dalla Corte costituzionale.
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