Cassazione Penale, Sentenza n. 9538/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 19/11/2020. In primo grado l'imputato era stato condannato per detenzione di stupefacente (marijuana) e per ricettazione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di ricettazione. In appello, accertata la continuazione tra i reati, la Corte d'appello ha escluso le attenuanti generiche e ha ricalcolato la pena complessiva aumentando la pena per la ricettazione e applicando un aumento per la continuazione; l'appellante deduceva che l'esclusione delle attenuanti in assenza di impugnazione del P.M. violava il divieto di reformatio in peius (art. 597 co.3 c.p.p.) e che l'aumento per la continuazione non era stato contenuto nel minimo edittale, nonostante la lieve gravità, la collaborazione e l'assenza di precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha ritenuto fondata la censura sul divieto di reformatio in peius relativa alla revoca delle attenuanti generiche già concesse in primo grado e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. La censura sull'eccessivo aumento per la continuazione è stata assorbita in considerazione del rinvio.
Norme richiamate
Divieto di reformatio in peius: se impugna solo l'imputato, il giudice di appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto a quanto deciso in primo grado; l'esclusione delle attenuanti già riconosciute in primo grado integra violazione di questo divieto
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la loro concessione in primo grado non può essere revocata in appello a danno dell'imputato se il gravame è proposto solo da quest'ultimo
Delitto utilizzato come fattispecie più grave alla base della continuazione; la determinazione della pena per la ricettazione è centrale nel calcolo della pena complessiva in continuazione
art. 73 DPR 309/1990 co.1 e co.4
Norme speciali in materia di sostanze stupefacenti che definiscono la forbice edittale per i reati di droga; nella determinazione dell'aumento per continuazione vanno rispettati i limiti edittali e le specifiche diminuzioni previste per le varie ipotesi
Richiamato solo in punto di partecipazione del Sostituto Procuratore Generale alle conclusioni scritte presso la Corte di Cassazione; non inciso sul merito sostanziale della decisione
Massime di principio
- Se impugna solo l'imputato, la Corte d'appello non può peggiorare la sua posizione: non è ammessa la revoca delle attenuanti generiche già concesse in primo grado (divieto di reformatio in peius).
- La riforma in pejus può manifestarsi anche indirettamente tramite diversa quantificazione della pena complessiva; dunque ogni esclusione di benefici già riconosciuti deve essere valutata alla luce del divieto procedurale.
- Quando la continuazione tra reati è riconosciuta in appello dopo che in primo grado era stata inflitta una pena e concessi benefici, il giudice di appello deve rideterminare la pena senza comunque peggiorare la posizione dell'imputato rispetto al primo grado, se il P.M. non ha impugnato.
- Nelle ipotesi che riguardano reati in materia di stupefacenti, il calcolo dell'aumento per continuazione deve rispettare le specifiche limiti edittali e le diminuzioni previste dalla normativa speciale; fatti attenuanti come collaborazione e incensuratezza giustificano, in genere, una modulazione favorevole della pena.
- Se la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, la nuova sezione di merito deve riconsiderare la quantificazione della pena nel rispetto del divieto di reformatio in peius e tenendo conto delle osservazioni già formulate dalla Suprema Corte.
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