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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12531/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda una dirigente scolastica assegnata all’estero presso una rappresentanza diplomatica che chiedeva il riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione per il periodo dal 1° aprile 2016 fino alla decisione di primo grado, oltre interessi. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, su gravame del Ministero, aveva invece riformato la decisione ritenendo che la disciplina contrattuale applicabile ai dirigenti scolastici all’estero riconoscesse soltanto la parte fissa della retribuzione di posizione. Con il ricorso per cassazione la dirigente ha dedotto tre motivi, tutti centrati sulla violazione e falsa applicazione delle clausole del CCNL di area dirigenza scolastica e delle norme di legge sul trattamento economico del personale pubblico all’estero. In sintesi, ha sostenuto che il rinvio dell’art. 48, comma 4, del CCNL alle disposizioni generali sulla retribuzione di posizione, combinato con la disciplina del personale fuori ruolo e con la normativa primaria, imponesse di riconoscere anche la parte variabile; ha inoltre invocato l’identità della misura con quella spettante presso la sede di titolarità e ha richiamato il sopravvenuto CCNL 2024 come indice interpretativo della correttezza della propria tesi e della nullità della precedente clausola limitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva escluso il diritto della dirigente scolastica in servizio all’estero alla parte variabile della retribuzione di posizione per il periodo controverso. La Suprema Corte ha ritenuto che l’art. 48, comma 4, del CCNL 11.4.2006 costituisca disciplina speciale per i dirigenti scolastici all’estero e riconosca espressamente soltanto la parte fissa della retribuzione di posizione. Ha altresì escluso il contrasto della clausola contrattuale con gli artt. 658 d.lgs. 297/1994 e 29 d.lgs. 64/2017, osservando che tali norme consentono deroghe mediante la contrattazione collettiva e richiamano distintamente lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo. Il sopravvenuto CCNL 7.8.2024, che introduce una diversa disciplina per il futuro, è stato considerato inidoneo a incidere sulla domanda oggetto del giudizio, riferita a un periodo precedente. Spese di legittimità compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 4, CCNL Area V dirigenza scolastica 11.4.2006

    "per quanto riguarda la retribuzione di posizione questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall’art. 56 del presente CCNL"

    È norma speciale applicabile ai dirigenti scolastici all’estero e limita il trattamento alla sola parte fissa della retribuzione di posizione, escludendo la parte variabile.

  • art. 56 CCNL Area V dirigenza scolastica 11.4.2006

    Regola in via generale la retribuzione di posizione e rinvia ai criteri dell’art. 13 del CCNL 2000/2001 per la definizione della parte variabile, ma tale disciplina non prevale sulla previsione speciale dell’art. 48, comma 4.

  • art. 13, comma 4, CCNL 2000/2001

    Richiamato dalla ricorrente come base per sostenere il riconoscimento della parte variabile anche al personale fuori ruolo; la Corte ha ritenuto non decisivo tale richiamo rispetto alla clausola speciale per il servizio all’estero.

  • art. 50 CCNL 2000/2001

    Evocato come disposizione che riconosce al personale fuori ruolo la retribuzione di posizione fissa e variabile; la Corte ha escluso che tale norma possa prevalere sulla disciplina speciale del personale all’estero.

  • art. 658 d.lgs. n. 297 del 1994

    "oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto"

    La norma consente una diversa disciplina per gli assegni spettanti al personale in servizio all’estero e non impedisce che la contrattazione collettiva limiti l’emolumento al solo segmento fisso.

  • art. 29 d.lgs. n. 64 del 2017

    "oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto"

    È ritenuta corrispondente alla previgente disciplina e compatibile con la regolazione contrattuale limitativa del trattamento economico all’estero.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’automatica spettanza della voce retributiva; la Corte non ne ha tratto un ostacolo alla disciplina contrattuale speciale.

  • art. 2, commi 2-3, d.lgs. n. 165 del 2001

    Indicato per ribadire che il trattamento economico del pubblico impiego privatizzato è primariamente demandato alla contrattazione collettiva.

  • art. 40 e seguenti d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamati per affermare la centralità della contrattazione collettiva nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato.

  • art. 45, comma 1-2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Invocato in relazione al principio di parità di trattamento, ma ritenuto non pertinente in presenza di situazioni non omogenee.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico è disciplinato primariamente dalla contrattazione collettiva; le norme di legge che prevedono il riconoscimento di stipendio e assegni al personale all’estero possono consentire deroghe negoziali, se la legge lo consente espressamente.
  • Quando una clausola contrattuale disciplina in modo speciale una specifica categoria di personale, tale disciplina prevale sulle norme generali richiamate in via indiretta da altre disposizioni del medesimo contratto collettivo.
  • Il rinvio del contratto collettivo a una disciplina generale non comporta automaticamente l’estensione di tutte le sue componenti, se la clausola di rinvio è coerente anche con il solo segmento espressamente riconosciuto dalla norma speciale.
  • La parità di trattamento non può essere invocata per assimilare situazioni non omogenee, come quella del dirigente scolastico all’estero rispetto al dirigente scolastico in servizio sul territorio nazionale.
  • Una sopravvenuta modifica della contrattazione collettiva che ampli il trattamento per il futuro non incide automaticamente sui periodi anteriori, se la domanda riguarda crediti maturati sotto la previgente disciplina.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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