Cassazione Civile, Ordinanza n. 12940/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l'intervento dell'Agenzia delle entrate nel giudizio tributario e ha escluso la nullità della sentenza d'appello per motivazione per relationem, rilevando anche il difetto di specificità della censura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa in relazione a cartelle esattoriali riferite ad annualità d'imposta dal 1996 al 2010. Il contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e poi l'appello dalla commissione tributaria regionale. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 23 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice regionale avesse erroneamente ritenuto ammissibile l'intervento in giudizio dell'Agenzia delle entrate, nonostante sarebbe stata tardivamente evocata dall'agente della riscossione; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione per relationem, assumendo che la decisione d'appello si fosse limitata a richiamare la pronuncia di primo grado senza autonoma motivazione. La Corte ha ritenuto infondate entrambe le doglianze: quanto al primo motivo, ha affermato che nel processo tributario la chiamata dell'ente impositore da parte del concessionario ha natura di litis denuntiatio e può avvenire con qualunque modalità idonea a portare a conoscenza la lite, con possibilità per il terzo di costituirsi nei termini di legge; nel caso concreto l'intervento era tempestivo. Quanto al secondo motivo, ha escluso la nullità per motivazione per relationem, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione autonoma e comunque il ricorrente non aveva riportato né la motivazione di primo grado né le critiche svolte in appello, rendendo la censura inammissibilmente generica.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per contestare l'ammissibilità dell'intervento dell'ente impositore; la Corte ne ha escluso la violazione, valorizzando la disciplina del processo tributario e della litis denuntiatio
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ha ravvisato ultrapetizione o altra violazione
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
il dovere del concessionario di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o validità degli atti esecutivi ha natura sostanziale di litis denuntiatio
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
individua il termine entro il quale l'interveniente può costituirsi in giudizio nel processo tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per il primo motivo di ricorso, poi respinto perché infondato
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato per il secondo motivo di ricorso, escluso in quanto la motivazione per relationem non era nulla nel caso concreto
richiamato per affermare l'onere del ricorrente di indicare specificamente la motivazione di primo grado e le critiche mosse in appello
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel processo tributario, la chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario della riscossione, quando la lite non riguarda solo la regolarità formale degli atti esecutivi, ha natura di litis denuntiatio: è sufficiente una modalità idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della controversia.
- L'interveniente chiamato in causa nel processo tributario può costituirsi nei termini previsti per la parte resistente, e la tempestività va valutata in relazione alla data dell'udienza o della camera di consiglio fissata nel giudizio.
- La motivazione per relationem è legittima se la decisione recepisce in modo autonomo e intelligibile i contenuti richiamati, consentendo di comprendere le ragioni del decisum; è invece nulla se si riduce a un mero rinvio privo di effettiva elaborazione critica.
- Quando si censura in cassazione una sentenza d'appello motivata per relationem, il ricorrente deve indicare specificamente sia il contenuto della decisione di primo grado sia le critiche formulate con l'appello; in difetto, la censura è inidonea per mancanza di specificità.
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