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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08358/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2007 e 2008, emessi con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sulla base della disponibilità di beni ritenuti indice di capacità contributiva e con determinazione di un maggior reddito per ciascun anno. Il contribuente impugnava gli atti; in primo grado la CTP accoglieva solo in parte, mentre in appello la CTR riformava la decisione e accoglieva l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per contrasto tra motivazione e dispositivo; 2) violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR imposto al contribuente di provare non solo il possesso di redditi esenti, ma anche il loro specifico impiego per far fronte alle spese contestate; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il rimpatrio dall'Egitto nel 2007 di somme esenti derivanti dalla vendita di un immobile, idonee a coprire le spese contestate per quello stesso anno; 4) analoga censura sotto il profilo dell'omesso esame dell'appello incidentale relativo all'accertamento per il 2008; 5) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per mancato rilievo dell'asserita mancanza di scostamento reddituale per due annualità. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo: ha rilevato una evidente contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata e, soprattutto, ha censurato l'omessa valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, rappresentata dal rimpatrio nel 2007 di € 134.000 in più momenti, somma ritenuta idonea a dimostrare la disponibilità di redditi esenti nel medesimo arco temporale delle spese contestate (autovetture e mutuo ipotecario).

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame motivato della controversia e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è disposto perché il giudice di merito rivaluti sia la chiarezza decisoria della sentenza sia la prova contraria offerta dal contribuente in materia di accertamento sintetico.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    comma quarto; comma sesto

    Nel redditometro l'Ufficio può fondare l'accertamento su elementi indicativi di capacità contributiva, ma il contribuente può fornire prova contraria della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; la Corte valorizza la contestualità tra possesso di tali redditi e spese contestate e non richiede, in via automatica, la prova di uno specifico vincolo di destinazione del reddito alle spese.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile il decisum; il contrasto tra motivazione e dispositivo integra vizio di nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della chiarezza e completezza della motivazione della sentenza.

  • art. 156 c.p.c.

    Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo comporta nullità della sentenza per difetto di requisiti essenziali dell'atto processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di accertamento sintetico.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la nullità della sentenza derivante da contraddizione tra motivazione e dispositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per il mancato esame di fatti decisivi discussi tra le parti.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    La Corte afferma che possono essere esaminate e accolte le questioni di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinate, per ragioni di economia processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata può determinare la nullità della decisione quando non consenta di individuare con certezza il contenuto del comando giudiziale.
  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente assolva la prova contraria dimostrando la disponibilità di redditi esenti o già tassati nel periodo di imposta interessato e la loro idoneità a coprire le spese contestate; non può pretendersi, salvo diversa previsione normativa, la prova ulteriore dello specifico impiego materiale di quei redditi per ciascuna spesa.
  • Ai fini del redditometro, rileva la contestualità temporale tra disponibilità dei redditi giustificativi e spese sintomatiche di capacità contributiva, sicché la prova della semplice disponibilità nel periodo può essere sufficiente se riferita al medesimo arco temporale oggetto di accertamento.
  • Il giudice di merito deve esaminare gli elementi di prova contraria specificamente dedotti dal contribuente; l'omissione di tale esame su fatti decisivi integra vizio di legittimità.
  • Nel processo, per ragioni di economia processuale, possono essere esaminate prioritariamente le censure più semplici e decisive, con assorbimento delle altre quando l'accoglimento delle prime è sufficiente a definire la controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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