Cassazione Civile, Ordinanza n. 08358/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2007 e 2008, emessi con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sulla base della disponibilità di beni ritenuti indice di capacità contributiva e con determinazione di un maggior reddito per ciascun anno. Il contribuente impugnava gli atti; in primo grado la CTP accoglieva solo in parte, mentre in appello la CTR riformava la decisione e accoglieva l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per contrasto tra motivazione e dispositivo; 2) violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR imposto al contribuente di provare non solo il possesso di redditi esenti, ma anche il loro specifico impiego per far fronte alle spese contestate; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il rimpatrio dall'Egitto nel 2007 di somme esenti derivanti dalla vendita di un immobile, idonee a coprire le spese contestate per quello stesso anno; 4) analoga censura sotto il profilo dell'omesso esame dell'appello incidentale relativo all'accertamento per il 2008; 5) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per mancato rilievo dell'asserita mancanza di scostamento reddituale per due annualità. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo: ha rilevato una evidente contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata e, soprattutto, ha censurato l'omessa valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, rappresentata dal rimpatrio nel 2007 di € 134.000 in più momenti, somma ritenuta idonea a dimostrare la disponibilità di redditi esenti nel medesimo arco temporale delle spese contestate (autovetture e mutuo ipotecario).
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame motivato della controversia e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è disposto perché il giudice di merito rivaluti sia la chiarezza decisoria della sentenza sia la prova contraria offerta dal contribuente in materia di accertamento sintetico.
Norme richiamate
comma quarto; comma sesto
Nel redditometro l'Ufficio può fondare l'accertamento su elementi indicativi di capacità contributiva, ma il contribuente può fornire prova contraria della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; la Corte valorizza la contestualità tra possesso di tali redditi e spese contestate e non richiede, in via automatica, la prova di uno specifico vincolo di destinazione del reddito alle spese.
La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile il decisum; il contrasto tra motivazione e dispositivo integra vizio di nullità.
Richiamato come parametro della chiarezza e completezza della motivazione della sentenza.
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo comporta nullità della sentenza per difetto di requisiti essenziali dell'atto processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di accertamento sintetico.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la nullità della sentenza derivante da contraddizione tra motivazione e dispositivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per il mancato esame di fatti decisivi discussi tra le parti.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
La Corte afferma che possono essere esaminate e accolte le questioni di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinate, per ragioni di economia processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata può determinare la nullità della decisione quando non consenta di individuare con certezza il contenuto del comando giudiziale.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente assolva la prova contraria dimostrando la disponibilità di redditi esenti o già tassati nel periodo di imposta interessato e la loro idoneità a coprire le spese contestate; non può pretendersi, salvo diversa previsione normativa, la prova ulteriore dello specifico impiego materiale di quei redditi per ciascuna spesa.
- Ai fini del redditometro, rileva la contestualità temporale tra disponibilità dei redditi giustificativi e spese sintomatiche di capacità contributiva, sicché la prova della semplice disponibilità nel periodo può essere sufficiente se riferita al medesimo arco temporale oggetto di accertamento.
- Il giudice di merito deve esaminare gli elementi di prova contraria specificamente dedotti dal contribuente; l'omissione di tale esame su fatti decisivi integra vizio di legittimità.
- Nel processo, per ragioni di economia processuale, possono essere esaminate prioritariamente le censure più semplici e decisive, con assorbimento delle altre quando l'accoglimento delle prime è sufficiente a definire la controversia.
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