Sentenza del 16/04/2024 n. 10265 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava le comunicazioni di avvio della riscossione per somme dovute in base a tre avvisi di accertamento, non impugnati, relativi ai periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011, con cui era stato rettificato il reddito dello studio. I contribuenti sostenevano di non aver avuto conoscenza degli avvisi. La C.t.r. aveva ritenuto inesistente la loro notificazione, eseguita il 13 marzo 2014 dal messo comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c., perché la raccomandata informativa era stata affidata a un’agenzia privata anziché al servizio postale universale; aveva inoltre ritenuto non provata la ricezione delle raccomandate. L’Agenzia ha contestato tale conclusione, deducendo che la liberalizzazione postale consentiva, nel periodo considerato, l’invio di atti amministrativi e tributari tramite operatori privati muniti della necessaria licenza individuale e che le ricevute documentavano la consegna a persona rinvenuta presso il domicilio di A.A. e la compiuta giacenza per C.C. Ha inoltre denunciato l’omesso esame di tali ricevute. I contribuenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e prodotto una nota ministeriale che attesterebbe la mancanza dei titoli abilitativi dell’agenzia.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di novità del ricorso, rilevando che l’Agenzia aveva sostenuto la regolarità della notifica già nel giudizio di primo grado. Ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione della nota ministeriale, perché estranea ai documenti ammissibili in cassazione, e la conseguente eccezione formulata dai contribuenti. Ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia: la notifica di un atto amministrativo tributario affidata nel 2014 a un operatore postale privato non è per ciò solo inesistente, purché l’operatore fosse munito della licenza individuale richiesta dalla disciplina allora vigente; inoltre, la C.t.r. avrebbe dovuto valutare le ricevute e verificare, per ciascun destinatario, la presunzione di conoscenza e l’eventuale prova contraria. La Corte ha quindi cassato la sentenza della C.t.r. della Campania, che aveva accolto l’appello dei contribuenti dopo il rigetto dei loro ricorsi da parte della C.t.p. di Salerno, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non vi è una decisione definitiva sulla validità delle notifiche: il giudice del rinvio dovrà svolgere il nuovo esame indicato.
Norme richiamate
Trattasi, tuttavia, di documento estraneo al perimetro di cui all' art. 372 cod. proc. civ..
La nota ministeriale prodotta in cassazione non è stata ammessa perché la disposizione limita la produzione documentale in questa fase ai documenti che rientrano nel suo ambito; la nota relativa ai titoli dell’operatore postale è stata ritenuta estranea.
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica tramite posta privata di un atto impositivo tributario che sia intervenuta, come nel caso di specie, nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione del servizio postale operata a mezzo del menzionato D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella compiutamente attuata dalla successiva legge n. 124 del 2017, laddove vi abbia provveduto un operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla licenza individuale di cui all' art. 5, comma 1, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
Nel periodo tra la liberalizzazione parziale del 2011 e quella completa del 2017, la notifica di un atto amministrativo o tributario poteva essere effettuata tramite un operatore postale privato munito di licenza individuale. Il principio non equipara tali notifiche a quelle degli atti giudiziari, per i quali valeva una disciplina più restrittiva.
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 1
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica tramite posta privata di un atto impositivo tributario che sia intervenuta, come nel caso di specie, nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione del servizio postale operata a mezzo del menzionato D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella compiutamente attuata dalla successiva legge n. 124 del 2017, laddove vi abbia provveduto un operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla licenza individuale di cui all' art. 5, comma 1, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
Per la validità della notifica dell’atto tributario tramite posta privata nel periodo considerato occorre che l’operatore fosse in possesso della licenza individuale prevista dalla norma. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la mancanza della licenza non risultava tempestivamente documentata.
Successivamente la Corte, nella stessa scia, ha precisato che la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla licenza individuale di cui all' art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell' art. 4 D.Lgs. n. 261 del 1999 e successive modifiche, quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari.
La liberalizzazione parziale introdotta nel 2011 ha consentito agli operatori privati muniti di licenza individuale di effettuare notifiche fidefacenti di atti amministrativi e tributari. La riserva del servizio universale riguardava invece, in quel regime, gli atti giudiziari e le categorie specificamente indicate.
Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lettera b)
Detta abrogazione opera, peraltro, come dalla suindicata norma espressamente indicato, con decorrenza dal 10 settembre 2017 e, di conseguenza, non è rilevante nella fattispecie in esame.
L’abrogazione della riserva a Poste Italiane dei servizi indicati decorre dal 10 settembre 2017 e non si applica alla notifica del 13 marzo 2014 oggetto della controversia.
La sentenza d'appello non si è attenuta a questi principi nella parte in cui ha affermato l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto l'invio della raccomandata di cui all' art. 140 cod. proc. civ. era stato affidato ad una privata agenzia di recapito.
Nel procedimento notificatorio disciplinato dall’art. 140 c.p.c., l’affidamento della raccomandata informativa a un operatore privato non rende di per sé inesistente la notifica dell’atto tributario, se l’operatore possiede il titolo abilitativo richiesto dalla normativa postale applicabile ratione temporis.
Di tale circostanza, infatti, la C.t.r. ha omesso ogni scrutinio omettendo altresì di verificare la sussistenza dei presupposti della presunzione di conoscenza di cui all' art. 1335 cod. civ. o del suo superamento a mezzo prova da parte del destinatario di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.
La conoscenza della comunicazione può presumersi quando questa giunge all’indirizzo del destinatario; la presunzione può essere superata dimostrando che, senza propria colpa, il destinatario era impossibilitato a prenderne cognizione. Il giudice deve verificare sia i presupposti della presunzione sia l’eventuale prova contraria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16
La norma è richiamata tra quelle invocate dall’Agenzia, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Per valutare una notifica postale occorre distinguere la natura dell’atto: la disciplina applicabile agli atti amministrativi e tributari non coincide necessariamente con quella degli atti giudiziari.
- Per gli atti tributari notificati tra il 2011 e il 10 settembre 2017, l’impiego di un operatore postale privato non determina automaticamente l’inesistenza della notifica: va verificato che l’operatore fosse munito della licenza individuale richiesta dalla normativa allora vigente.
- La prova della consegna della raccomandata informativa o del perfezionamento della compiuta giacenza deve essere esaminata per ciascun destinatario. Se la comunicazione è giunta all’indirizzo, opera la presunzione di conoscenza, salvo prova che il destinatario, senza colpa, non potesse prenderne cognizione.
- La decisione non ha accertato in via definitiva la regolarità delle notifiche nel caso concreto: il giudice del rinvio deve verificare il titolo abilitativo dell’operatore e valutare le ricevute e le eventuali prove contrarie dei destinatari.
- In cassazione, la produzione di documenti è soggetta ai limiti dell’art. 372 c.p.c.; un documento relativo alla notificazione di un atto impositivo non è automaticamente ammissibile come documento processuale.
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