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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08635/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa su una quota indivisa di un bene appartenente al debitore, quota pervenuta per successione dal padre. Nel corso della fase esecutiva, la controparte dell'esecuzione ha proposto opposizione ex art. 619 c.p.c. sostenendo che il soggetto esecutato avesse rinunciato all'eredità e che, quindi, non potesse dirsi acquisita la quota del bene pignorato. La procedente, per contro, ha instaurato un autonomo giudizio per ottenere l'accertamento dell'avvenuta accettazione dell'eredità, deducendo in via principale l'accettazione ope legis ex art. 485 c.c. e, in subordine, quella tacita ex art. 476 c.c. Il Tribunale ha accolto la domanda della procedente, dichiarando l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità nella misura di 1/3, ordinando la trascrizione e rigettando l'opposizione. In appello, l'esecutato ha dedotto: 1) nullità della notifica dell'atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. e nullità della citazione per termine a comparire inferiore a quello di legge, con conseguente erroneità della dichiarazione di contumacia; 2) erronea ritenuta accettazione dell'eredità sulla base di meri indizi, in violazione degli artt. 476 e 2697 c.c. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello principale perché tardivo ex art. 327 c.p.c., ritenendo infondata l'eccezione di mancata partecipazione incolpevole al processo per la regolarità della notifica. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 115, 116, 143, 164 e 327 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che: a) la sentenza di primo grado, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., non sarebbe stata soggetta al termine lungo per impugnare; b) la Corte d'appello avrebbe errato nel reputare rituale la notifica ex art. 143 c.p.c., poiché la formula "vane ricerche" non indicava concretamente le attività compiute dall'ufficiale giudiziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non rispettava l'onere di specifica indicazione e trascrizione dei documenti posti a fondamento della censura ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: in particolare, il ricorrente non aveva riportato il contenuto degli atti presupposti dell'istanza di notifica ex art. 143 c.p.c., compreso il certificato anagrafico, impedendo così alla Corte di verificare la decisività delle doglianze sulla ritualità della notifica. Di conseguenza è rimasta ferma la declaratoria di tardività dell'appello e l'inammissibilità del gravame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente e con attestazione dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    disciplina l'opposizione di terzo all'esecuzione, utilizzata nel caso per contestare il pignoramento della quota ereditaria.

  • art. 485 c.c.

    richiamato come base per chiedere l'accertamento dell'accettazione dell'eredità ope legis.

  • art. 476 c.c.

    richiamato in via subordinata per sostenere l'accettazione tacita dell'eredità.

  • art. 327 c.p.c.

    applicato dalla Corte d'appello per ritenere tardivo l'appello proposto oltre il termine lungo di impugnazione.

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato in tema di notificazione quando il destinatario sia irreperibile; la Corte di cassazione ribadisce che occorrono ricerche effettive e che la censura richiede specifica riproduzione degli atti rilevanti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la sua violazione comporta inammissibilità del ricorso se non sono specificamente indicati e trascritti i documenti e gli atti su cui la censura si fonda.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia sul motivo relativo alla notifica.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità della citazione introduttiva.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere della prova sull'accettazione ereditaria.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità del termine lungo di impugnazione alla sentenza di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la ritualità di una notificazione compiuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non riproduce specificamente gli atti e i documenti presupposti della notifica, perché la Corte non può verificare la decisività del vizio dedotto senza il necessario supporto documentale.
  • L'adeguatezza delle ricerche svolte dall'ufficiale giudiziario ai fini dell'art. 143 c.p.c. è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità può essere censurato solo se la critica è sorretta da una completa indicazione degli atti rilevanti.
  • La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività resta ferma quando la parte non dimostra in modo autosufficiente l'irregolarità della notificazione della sentenza o dell'atto introduttivo che giustificherebbe il diverso dies a quo o l'assenza di conoscenza del processo.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; la mancanza di trascrizione o localizzazione dei documenti decisivi comporta l'inammissibilità del motivo, anche se formalmente formulato come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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