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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21820/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla costituzione di un fondo patrimoniale, nel quale erano stati conferiti alcuni beni del debitore subito dopo la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da un creditore, che aveva promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace il vincolo nei propri confronti. Successivamente, intervenuto il fallimento dell'impresa individuale del debitore, il curatore aveva a sua volta promosso una medesima azione revocatoria. Le due cause erano state riunite e accolte in primo grado, con dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale sia verso il creditore individuale sia verso la curatela. In appello i soccombenti avevano dedotto, tra l'altro, l'improcedibilità dell'azione del creditore individuale per il sopravvenuto fallimento e la capienza del patrimonio residuo a soddisfare i crediti. La Corte territoriale aveva dichiarato sopravvenuta improcedibilità dell'azione individuale e aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione nei confronti del fallimento per difetto di specificità dei motivi. Con il ricorso per cassazione i debitori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 l.fall., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel negare la sufficiente capienza del bene residuo e nel non valorizzare la stima prodotta; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la condanna alle spese nonostante l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità dell'azione individuale; 3) violazione dell'art. 43 l.fall., assumendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo e assegnare termine per la riassunzione dopo il fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla dichiarata inammissibilità del motivo di appello per contraddittorietà, e comunque perché richiedeva una rivalutazione del fatto sulla capienza patrimoniale. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la sopravvenuta improcedibilità dell'azione individuale non comportava soccombenza del creditore, mentre la regolazione delle spese era stata effettuata valorizzando la soccombenza virtuale nel merito. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che, quando in corso di giudizio di revocatoria ordinaria sopravviene il fallimento del debitore, il curatore subentra ex art. 66 l.fall. nell'azione e la prosegue nello stato in cui si trova, senza necessità di dichiarare l'interruzione del processo; la fattispecie concreta, pur non perfettamente sovrapponibile a precedenti richiamati, ne condivideva la medesima ratio.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come norma sulla revocatoria ordinaria, ma la censura che lo invocava è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a una nuova valutazione del fatto e non coglieva la ratio della decisione impugnata.

  • art. 66 legge fallimentare

    La Corte lo considera fonte della legittimazione del curatore a subentrare nell'azione revocatoria ordinaria già proposta dal singolo creditore, proseguendola nello stato in cui si trova.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti sulla regolazione delle spese; la Corte esclude la violazione perché la declaratoria di improcedibilità non equivale a soccombenza dell'attore, mentre le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti sulla compensazione/regolazione delle spese; la Corte ne esclude la violazione alla luce della valutazione del merito e della soccombenza virtuale.

  • art. 43 legge fallimentare

    La Corte esclude che, nel caso di subentro del curatore nell'azione revocatoria ordinaria, debba dichiararsi l'interruzione del processo e assegnarsi termine per la riassunzione, poiché il curatore prosegue la causa senza soluzione di continuità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato solo ai fini del raddoppio del contributo unificato in presenza di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 34, comma 1, c.p.c.

    La sentenza d'appello viene descritta come fondata, in parte, sulla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per contraddittorietà; il ricorso non ne incrina la ratio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre la censura già respinta in appello sotto diversa veste.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o del valore di un bene, quando il giudice di merito abbia già compiuto una valutazione riservata al suo apprezzamento.
  • La sopravvenuta improcedibilità dell'azione individuale di revocatoria per intervenuto fallimento del debitore non equivale, di per sé, a soccombenza dell'attore ai fini della regolazione delle spese, potendo il giudice fare riferimento alla soccombenza virtuale nel merito.
  • Quando, nel corso di un'azione revocatoria ordinaria proposta da un singolo creditore, sopravviene il fallimento del debitore, il curatore fallimentare subentra nell'azione ex art. 66 l.fall. e la prosegue nello stato in cui si trova, senza necessità di dichiarare l'interruzione del processo.
  • La disciplina dell'interruzione del processo non opera in modo automatico quando la legge speciale attribuisce al curatore il potere di proseguire il giudizio già pendente, essendo sufficiente il subentro funzionale a realizzare la prosecuzione dell'azione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneAzione revocatoriaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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