Cassazione Civile, Ordinanza n. 21310/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente del comparto sanità, con mansioni di infermiera professionale, aveva chiesto di accertare il proprio diritto a fruire del servizio mensa nella forma sostitutiva del buono pasto per il periodo 2001-2008, limitatamente ai turni notturni 20.00-8.00 e comunque ai turni di lavoro superiori a sei ore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che il diritto al buono pasto spettasse solo ai lavoratori presenti in servizio nella fascia diurna 12.30-14.30, in base al verbale sindacale del 13.12.1996, e che solo con l'accordo del 16.12.2008 fosse stato riconosciuto anche al personale notturno dal 1.1.2009. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. n. 348/1983, dell'art. 33 d.P.R. n. 270/1987, dell'art. 1362 c.c., dell'art. 29 del CCNI comparto sanità del 20.9.2001 e dei verbali sindacali del 13.12.1996 e del 16.12.2008, sostenendo che la disciplina contrattuale successiva aveva sostituito la precedente, che il verbale del 1996 non poteva essere inteso come esclusivo per i turni notturni, che un'eventuale esclusione sarebbe nulla per contrasto con norma imperativa, e che comunque l'art. 29 del CCNI riconosceva il diritto al buono pasto in relazione alla particolare articolazione dell'orario, cioè al prolungamento del turno oltre le sei ore e alla conseguente necessità della pausa, indipendentemente dal fatto che il lavoro fosse diurno o notturno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha accertato il diritto del lavoratore alla fruizione dei buoni pasto per il turno notturno, come per gli altri turni superiori alle sei ore, nel periodo considerato. Ha quindi condannato l'azienda sanitaria a corrispondere euro 1.808,94, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione
viene invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare errori di diritto della sentenza impugnata.
art. 31 d.P.R. n. 348/1983
richiamato dal ricorrente insieme alla normativa successiva sul diritto alla mensa; nel testo non è sviluppata una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 33 d.P.R. n. 270/1987
richiamato dal ricorrente quale fonte del diritto alla mensa; la Corte lo considera nel quadro della disciplina poi integrata/sostituita dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza sul diritto alla pausa.
invocato dal ricorrente per censurare l'interpretazione del verbale sindacale e della disciplina collettiva secondo i criteri ermeneutici contrattuali.
art. 29 CCNI comparto sanità 20 settembre 2001
"Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti ... nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario"
la Corte lo interpreta nel senso che il diritto al buono pasto è collegato alla fruizione della pausa e alla prestazione di un orario giornaliero di almeno sei ore con intervallo non lavorato, senza che la clausola limiti il beneficio alle sole fasce diurne o a specifiche ore del pasto.
art. 49 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel ragionamento della Corte d'appello come norma che richiede l'unanimità nel procedimento di interpretazione autentica del contratto collettivo; nel testo della cassazione è menzionato solo come dato del precedente percorso interpretativo.
la Corte lo assume come parametro che impone, quando l'orario giornaliero supera sei ore, il diritto a un intervallo per pausa; il buono pasto è considerato funzionalmente collegato a tale pausa.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva; è un beneficio volto a conciliare le esigenze del servizio con quelle del dipendente e si collega alla fruizione della pausa durante l'orario di lavoro.
- La "particolare articolazione dell'orario" rilevante ai fini del diritto alla mensa non coincide con le sole fasce orarie normalmente destinate al pasto: ciò che conta è la presenza di un orario giornaliero di almeno sei ore che comporti il diritto a un intervallo non lavorato.
- In assenza di una espressa previsione contrattuale che limiti il beneficio a determinate fasce orarie, la disciplina collettiva non può essere interpretata in senso restrittivo dall'amministrazione datrice di lavoro.
- Per i turni continuativi notturni o comunque superiori a sei ore, il diritto al buono pasto sussiste se il turno determina la necessità della pausa prevista dalla normativa sull'orario di lavoro.
- Una volta accertata la spettanza del buono pasto secondo la disciplina collettiva e la relativa interpretazione conforme alla giurisprudenza di legittimità, il giudice può decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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