Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13794 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto della richiesta di rimborso dell’ICI. Sostenevano, con un unico motivo, la violazione degli artt. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 e 74 della L. n. 342/2000: il fabbricato, accatastato in categoria D/8 e poi variato in F/3 dal 1° luglio 2011, non era ultimato e il Comune ne conosceva lo stato; perciò l’ICI versata sulla precedente classificazione sarebbe stata indebita anche per il periodo anteriore alla denuncia di variazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diniego del rimborso per il periodo precedente alla denuncia di variazione catastale del 1° luglio 2011. Ai fini ICI, l’iscrizione e la rendita catastale costituiscono dati oggettivi vincolanti nel rapporto tra Comune e contribuente: il Comune doveva applicare la categoria risultante in catasto e il contribuente era tenuto a denunciare tempestivamente la variazione. La nuova classificazione produce effetti dalla denuncia, salvo correzione di un errore materiale riconosciuto dall’Amministrazione o variazione di consistenza o destinazione denunciata dal contribuente; tali eccezioni non ricorrevano. Non sussiste quindi indebito per il periodo anteriore, a prescindere dalla dimenticanza del contribuente o dalla presunta conoscenza comunale dello stato dell’immobile. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.200 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, nonché al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 5, comma 2, e 6, comma 3

    In tema di ICI, la base imponibile è individuata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, sicchè i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del "quantum" dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l'imposta.

    Per gli immobili iscritti in catasto, la base imponibile ICI si determina sulla base della rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. Nel rapporto tributario con il Comune, i dati catastali non possono essere contestati incidentalmente: il contribuente deve chiedere la modifica o impugnare l’atto catastale nelle sedi e nei confronti dell’organo competenti.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2

    Ed ancora nella medesima prospettiva è stato affermato che in tema di ICI, la regola generale ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art. 5, comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass. n. 13018/2012; Cass. 2017 nr. 11844).

    Le variazioni catastali, in via ordinaria, producono effetti secondo la regola temporale indicata per le risultanze annotate e divenute definitive. La decisione riconosce eccezioni per gli errori materiali di fatto riconosciuti dall’Amministrazione e per le modifiche di consistenza o destinazione denunciate dal contribuente, applicabili dalla data della denuncia; nel caso concreto non ricorreva nessuna di queste ipotesi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    La norma è stata invocata dai ricorrenti per sostenere il motivo di ricorso, ma la Corte lo ha rigettato. Nel provvedimento non è riportato un passaggio interpretativo autonomo dell’articolo.

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    La norma è stata invocata dai ricorrenti, ma la Corte ha dichiarato infondato l’unico motivo senza sviluppare una distinta interpretazione dell’articolo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, ultimo comma, primo periodo

    La disposizione è richiamata per i moltiplicatori applicabili alla rendita catastale nel calcolo del valore imponibile ICI; la sentenza non ne offre un’interpretazione autonoma.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Il rigetto del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • D.M. 8 marzo 2018, n. 37

    La norma è richiamata per la liquidazione delle spese della fase di cassazione, poste a carico dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • Nel calcolo dell’ICI sugli immobili iscritti in catasto, Comune e contribuente devono fare riferimento alla categoria e alla rendita catastale rilevanti per l’anno d’imposta; la situazione materiale dell’immobile non consente, da sola, di disapplicare quei dati nel rapporto tributario.
  • Chi ritiene errati categoria o classamento deve attivarsi per chiederne la rettifica o impugnare l’atto catastale contro l’autorità competente. Non può normalmente ottenere dal Comune il rimborso contestando incidentalmente le risultanze catastali.
  • La variazione richiesta dal contribuente non rende automaticamente indebita l’imposta versata per gli anni precedenti: di regola gli effetti decorrono dalla denuncia, fatte salve le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza per errori materiali di fatto riconosciuti dall’Amministrazione o per variazioni denunciate dal contribuente.
  • La dimenticanza del contribuente nel presentare la denuncia di variazione non rende retroattiva la nuova classificazione. Nemmeno la presunta conoscenza comunale delle condizioni effettive dell’immobile è sufficiente, secondo questa decisione, a fondare il rimborso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.