Cassazione Civile, Ordinanza n. 11354/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF. Secondo la ricostruzione dell'Agenzia, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, il contribuente, socio di una cooperativa, aveva percepito compensi per lavoro straordinario non assoggettati a ritenuta dal sostituto d'imposta, che li aveva invece qualificati come indennità di trasferta in Italia e indicati in busta paga come rimborsi esenti ai sensi dell'art. 51, comma 5, TUIR, con finalità di aggirare la tassazione. Il contribuente aveva impugnato l'accertamento, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue difese. In Cassazione, tuttavia, il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato ritualmente, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, valorizzando la particolarità della fattispecie concreta. La Corte ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso e la norma ha natura eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
richiamato solo come base normativa della qualificazione in busta paga di somme indicate come rimborso esente, in contrasto con la contestazione dell'Ufficio
la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta, consente la dichiarazione di estinzione del giudizio
l'estinzione del giudizio viene pronunciata con ordinanza, quale forma ordinaria della decisione anche all'esito dell'udienza pubblica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il doppio contributo unificato non si applica quando il relativo presupposto sopravviene alla proposizione del ricorso; la disposizione è di natura eccezionale e di stretta interpretazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio e determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- Quando sopravviene una valida rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., di regola con ordinanza anche se la causa è trattata in pubblica udienza.
- La regolazione delle spese in caso di estinzione per rinuncia può essere disposta in compensazione ove ricorrano ragioni di peculiarità della fattispecie concrete, secondo la valutazione della Corte.
- Il doppio contributo unificato non va applicato se il relativo presupposto matura solo dopo la proposizione del ricorso; inoltre, trattandosi di disposizione eccezionale e lato sensu sanzionatoria, essa va interpretata restrittivamente.
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