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Parere

Parere n. 1525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dalle signore Muzio Patrizia, Perazzo Giovanna, Zappettini Paola, Brillante Isa, Botta Barbara, Garbarino Carla, Segalini Sara, Chiarello Angela, Appiani Angela, D’Isanto Simonetta, Bellagamba Sabrina, Rotella Sabrina, Lagomarsino Oriana, Lagomarsino Patrizia, Rapallini Eleonora, Greco Laura, Garibaldi Erika, Sciutto Barbara, Volpone Lucia e Filippi Katia contro la Regione Liguria, l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, l’Asl 4 - Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 4 “Chiavarese” e il Ministero della salute nonché nei confronti dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini per l’annullamento: - della deliberazione della Giunta Regionale n. 255-2022 del 1° aprile 2022, Prot. n. 2022/259221, pubblicata sul web il giorno 4 successivo, avente ad oggetto: “Art. 27-bis, attribuzione all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri della L.R. 41/2006 e ss.mm.ii., Provvedimenti attuativi”; - del Protocollo di intesa tra Regione Liguria e le OO.SS. del Comprato Sanità in data 21 giugno 2022, avente ad oggetto “DGR n. 255 del 1° aprile 2022 – approvazione degli indirizzi per le modalità di attuazione dell’attribuzione all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri a decorrere dal 1° luglio 2022”; - di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, nessuno escluso e, in particolare: della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL4 Chiavarese, n. 336 del 29 giugno 2022, avente ad oggetto “Attuazione L.R. n. 41/2006 e s.m.i. – art. 27 bis Attribuzione all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 4. Assegnazione in comando del Personale del Comparto”; della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL4 Chiavarese, n. 337 del 30 giugno 2022, avente ad oggetto “Attuazione L.R. n. 41/2006 e s.m.i. – art. 27 bis – Attribuzione all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 4. Assegnazione in comando del Personale del Comparto. Integrazione elenco del personale comandato”; della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL4 Chiavarese, n. 338 del 30 giugno 2022, avente ad oggetto “presa d’atto DGR n. 255 del 01.04.2022 ad oggetto “art. 27-bis attribuzione all’IRCCS - Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Sociosanitarie liguri della L.R. 41/2006 e ss. mm. ii. provvedimenti attuativi”.

Giustizia amministrativa202400396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione della Giunta regionale ligure n. 255/2022, del protocollo d'intesa del 21 giugno 2022 e degli atti attuativi relativi all'attribuzione all'IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali pediatriche e neonatologiche e al comando del personale dell'ASL 4.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Le ricorrenti, dipendenti dell'ASL 4, hanno impugnato gli atti regionali e aziendali adottati in attuazione degli artt. 27-bis e 27-ter della legge regionale ligure n. 41/2006, introdotti dall'art. 26 della legge regionale n. 22/2021. Hanno dedotto, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost.; la violazione della disciplina statale sui livelli essenziali di assistenza e dei principi di buon andamento, imparzialità, partecipazione e motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, contraddittorietà e illogicità; nonché la violazione dei principi europei di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le amministrazioni resistenti e l'IRCCS Gaslini hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse, oltre all'infondatezza nel merito. Nel corso dell'istruttoria disposta con parere interlocutorio, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base dell'espressa dichiarazione delle ricorrenti e in applicazione del principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario. L'istanza cautelare è stata assorbita. La Sezione ha inoltre precisato che la richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario: ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, tale rimedio ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di atti amministrativi definitivi, non anche domande di accertamento o di condanna. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di ricorso, le questioni di legittimità costituzionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale europeo.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione delle ricorrenti di non avere più interesse all'ulteriore trattazione impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario.

Domanda di compensazione delle spese

La richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario, che ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento, non domande di accertamento o di condanna.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse

    Il ricorso straordinario è configurato come rimedio impugnatorio per motivi di legittimità, volto esclusivamente all'annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi; sono escluse domande di accertamento e di condanna.

  • artt. 27-bis e 27-ter l.r. Liguria 41/2006

    Le disposizioni, introdotte dall'art. 26 della l.r. Liguria n. 22/2021, costituiscono la base regionale degli atti di attribuzione al Gaslini delle funzioni sanitarie pediatriche e neonatologiche e dei conseguenti provvedimenti attuativi; la loro legittimità non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 26 l.r. Liguria 22/2021

    La disposizione ha inserito nella l.r. Liguria n. 41/2006 gli artt. 27-bis e 27-ter, la cui legittimità costituzionale era stata contestata dalle ricorrenti; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, formulata dalle ricorrenti, non è stata esaminata in ragione della declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta dichiarazione dell'interessato di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
  • Il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio e consente esclusivamente l'esercizio di un'azione di annullamento contro atti amministrativi definitivi; non sono ammissibili domande autonome di accertamento o di condanna.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, l'istanza cautelare resta assorbita e non occorre esaminare i motivi di illegittimità, le questioni costituzionali o le richieste di rinvio pregiudiziale eventualmente formulate.

Impugnazione degli atti di riorganizzazione delle funzioni pediatriche e neonatologiche

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da dipendenti dell'ASL 4 contro la Regione Liguria, altre amministrazioni sanitarie, il Ministero della salute e l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini. Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 255/2022, il protocollo d'intesa del 21 giugno 2022 e gli atti dell'ASL 4 relativi all'attuazione dell'attribuzione al Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali pediatriche e neonatologiche e all'assegnazione in comando del personale.

Motivi dedotti

Le ricorrenti hanno contestato la disciplina regionale posta a base degli atti, deducendo:

  • l'illegittimità derivata dall'asserita incostituzionalità dell'art. 26 della l.r. Liguria n. 22/2021, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost.;
  • la violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 502/1992, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e dei principi di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento;
  • il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento, lo sviamento, la contraddittorietà, l'irrazionalità e l'illogicità degli atti;
  • la violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza, delle norme sui contratti pubblici e dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;
  • la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Difese e sviluppi istruttori

La Regione Liguria, l'IRCCS Gaslini e il Ministero della salute hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse delle ricorrenti e l'infondatezza del ricorso. Il Gaslini ha inoltre rappresentato che il comando aveva durata temporanea, con possibilità di recesso per il personale, e che non risultavano trasferimenti effettivi della sede lavorativa.

Con il parere interlocutorio n. 793/2026 la Sezione ha disposto approfondimenti sulla persistenza dell'interesse alla decisione, sulla situazione lavorativa delle ricorrenti e sull'eventuale trasferimento ad altra sede. In risposta, il difensore delle ricorrenti ha dichiarato che le assistite non avevano più interesse alla trattazione della controversia e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità. Il Gaslini ha riferito inoltre che alcune ricorrenti avevano rinunciato al comando, altre erano cessate dal servizio per pensionamento, non vi erano stati trasferimenti di fatto della sede lavorativa e il quadro organizzativo sanitario regionale era stato modificato dalla l.r. Liguria n. 18/2025, con introduzione di un modello unitario regionale mediante fusione e incorporazione delle aziende sociosanitarie nell'ATS Liguria.

Declaratoria di improcedibilità

La Sezione ha ritenuto determinante l'espressa dichiarazione delle ricorrenti di non avere più interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario, il gravame è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La declaratoria ha impedito l'esame dei motivi di ricorso, delle questioni di legittimità costituzionale e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. L'istanza cautelare è stata assorbita.

Limiti del ricorso straordinario

La Sezione ha chiarito che la richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario. L'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura infatti il rimedio come azione tipicamente impugnatoria, proponibile contro atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità e finalizzata all'annullamento dell'atto.

Secondo il parere, nel ricorso straordinario possono essere introdotte soltanto domande di annullamento, mentre restano estranee al relativo petitum le domande autonome di accertamento e di condanna. La Sezione ha richiamato, sul punto, i precedenti della Sezione Prima n. 1683/2020, n. 1286/2020, n. 978/2020 e n. 115/2019.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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