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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22164/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società che assumeva di essere cessionaria, in blocco, di crediti originariamente della banca verso una debitrice poi fallita, quale socia illimitatamente responsabile di una s.a.s., e chiedeva l’ammissione al passivo di tali crediti. Il fallimento si opponeva sostenendo che non fosse stata provata l’effettiva cessione, poiché non era stato prodotto il contratto di cessione e la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non bastava. Il tribunale respingeva l’opposizione ritenendo insufficiente la prova della cessione e liquidava le spese. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione di norme sulla cessione del credito, sulla prova, sull’opponibilità al fallimento e sull’interpretazione del contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e delle dichiarazioni della banca cedente, sostenendo che tali elementi provassero la cessione e l’inclusione dei crediti controversi nell’operazione in blocco. Il fallimento proponeva ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese, lamentando l’erronea individuazione del valore della causa e l’illegittima liquidazione sotto i parametri minimi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale perché ha ritenuto corretto l’accertamento del giudice di merito: la società non aveva provato l’atto di cessione dei crediti azionati, e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non vale come prova della cessione, ma solo come sostituto della notificazione al debitore ceduto; analogamente, le dichiarazioni unilaterali della banca cedente, contestate e prive di data certa anteriore al fallimento, non erano idonee a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria. Ha invece accolto parzialmente il ricorso incidentale del fallimento sulla liquidazione delle spese, rilevando che il tribunale aveva liquidato alcuni compensi al di sotto dei limiti tariffari applicabili. La Corte ha quindi cassato il decreto limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del giudizio di opposizione in importi maggiori rispetto a quelli fissati dal tribunale, oltre a porre a carico della ricorrente principale le spese del giudizio di cassazione e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione serve a rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, ma non prova di per sé l’esistenza del contratto di cessione né la titolarità dello specifico credito in capo al cessionario.

  • art. 1264 c.c.

    La notifica o pubblicazione dell’avviso sostituisce la comunicazione al debitore ceduto, ma non incide sul trasferimento del credito, che deriva dal contratto di cessione.

  • artt. 1260 e ss. c.c.

    La cessione del credito non è soggetta, in linea generale, a forme sacramentali e può essere provata con ogni mezzo, anche indiziario, ma resta necessario dimostrare l’avvenuto trasferimento del credito quando sia contestato.

  • art. 2720 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prova della cessione; la Corte non ne valorizza un’autonoma portata decisiva nel caso concreto.

  • artt. 2704 e 2914 c.c.

    Richiamati in relazione all’opponibilità e alla data certa dei documenti prodotti; la Corte ritiene che, nel caso concreto, le dichiarazioni unilaterali prive di data certa anteriore al fallimento non fossero opponibili al curatore.

  • artt. 44 e 45 l.fall.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di effetti del fallimento e opponibilità degli atti; la Corte non li reputa idonei a sovvertire l’esito di merito sulla mancata prova della cessione.

  • art. 115 l.fall.

    Ai fini dell’ammissione o dell’aggiornamento del passivo, la prova della cessione post-fallimentare richiede documentazione idonea; il giudice di merito ha escluso che una mera dichiarazione unilaterale fosse sufficiente.

  • artt. 1324, 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati per l’interpretazione del contratto e dell’avviso di cessione; la Corte non ravvisa errori di diritto nell’apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per l’interpretazione delle norme; non è ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso principale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sull’omesso esame riguarda solo l’omissione di fatti storici decisivi, non l’omessa o diversa valutazione degli elementi istruttori.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se apparente, perplessa o contraddittoria.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.

  • artt. 4, 5 e 6 d.m. n. 55/2014

    La liquidazione dei compensi avviene secondo i parametri tabellari; per le cause di valore superiore a euro 520.000, l’aumento percentuale è facoltativo e fino al 30%, non obbligatorio né fisso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo il rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale vale come mezzo di opponibilità al debitore ceduto, ma non costituisce, da sola, prova dell’esistenza del contratto di cessione né dell’inclusione dello specifico credito controverso, quando tale profilo sia contestato.
  • La prova della cessione del credito, in assenza di forme vincolate, può essere fornita con ogni mezzo, anche indiziario; tuttavia, se il giudice di merito accerta in fatto che la prova non è stata raggiunta, tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non mediante una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
  • Le dichiarazioni unilaterali della cedente non sono di per sé sufficienti a provare la cessione se contestate quanto a provenienza, opponibilità e data certa, soprattutto nei rapporti con la procedura fallimentare.
  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di liquidazione delle spese processuali, per le cause di valore superiore a euro 520.000 l’aumento percentuale previsto dai parametri forensi non è obbligatorio e non è predeterminato in misura fissa, potendo il giudice applicare incrementi inferiori al 30% purché nel rispetto dei limiti massimi e dei parametri applicabili per fase.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la liquidazione dei compensi deve rispettare i parametri normativi per le singole fasi, e la riduzione sotto i minimi consentiti determina vizio di legge emendabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniCessione del creditoConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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