Cassazione Penale, Sentenza n. 28666/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo di aree site in un Comune laziale, disposto nell'ambito di un procedimento per gestione illecita di rifiuti e violazioni in materia ambientale connesse anche ai veicoli fuori uso. Un soggetto, quale legale rappresentante della società proprietaria/gestore, aveva chiesto il dissequestro dei terreni sostenendo che la situazione illecita fosse stata rimossa mediante bonifica e rimozione dei veicoli, così da far venir meno il periculum in mora. In appello cautelare il tribunale aveva respinto l'istanza, ritenendo che persistessero irregolarità e criticità ambientali e che il vincolo dovesse permanere. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) mancanza o apparenza di motivazione sulla persistenza del periculum in mora dopo la bonifica; 2) violazione dell'art. 321 c.p.p. e dei criteri di proporzionalità/gradualità, lamentando la mancata considerazione di misure meno afflittive del sequestro; 3) motivazione apparente per mancato confronto con la rimozione dei veicoli fuori uso e con gli elementi sopravvenuti; 4) sviamento della funzione del sequestro preventivo, che sarebbe stato trasformato in uno strumento di pressione per ottenere la regolarizzazione amministrativa dell'impianto. La Corte ha però dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri coimputati/coinvolti perché non legittimati, e ha dichiarato inammissibile anche il ricorso del soggetto che aveva chiesto il dissequestro, rilevando sia carenze di procura speciale per la società sia l'assenza di specifiche censure ammissibili contro una motivazione non apparente né illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il ricorso della società perché il difensore era privo di valida procura speciale per il giudizio di cassazione del terzo interessato, e comunque la procura prodotta era antecedente al provvedimento impugnato e non conteneva uno specifico riferimento al ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibili anche i ricorsi degli altri due soggetti perché non avevano mai presentato l'istanza di dissequestro e quindi non erano legittimati a impugnare il relativo rigetto. Quanto al ricorso del soggetto che aveva presentato l'istanza, la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: il tribunale del riesame aveva motivato in modo congruo sulla persistenza del periculum in mora, valorizzando più violazioni ambientali autonome, gli esiti dei sopralluoghi ARPA e la non corrispondenza dell'impianto rispetto al titolo autorizzativo; la misura era stata ritenuta proporzionata e coerente con la funzione preventiva del sequestro; non vi era motivazione apparente né sviamento della funzione cautelare. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'appello cautelare reale avverso il provvedimento di rigetto del dissequestro.
il sequestro preventivo è funzionale a impedire la protrazione o l'aggravamento delle conseguenze del reato e non ha finalità sanzionatorie; la sua legittimità va valutata in relazione al periculum in mora.
solo per violazione di legge
nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro sono deducibili solo violazione di legge ed errori processuali, non la mera illogicità manifesta della motivazione, salvo il caso di motivazione del tutto apparente o mancante.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
è richiamato per la deduzione di violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
è richiamato in relazione alla denuncia del vizio processuale/motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
determinazione dell'oggetto per cui è conferita
la procura speciale deve indicare con chiarezza l'oggetto dell'incarico, a pena di inammissibilità, e non può essere sanata da ratifica se mancante.
stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale
il terzo interessato alla restituzione di beni sequestrati o confiscati deve stare in giudizio con difensore munito di procura speciale, a differenza dell'imputato.
impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; il suo vulnus rileva solo quando la motivazione è meramente apparente o incomprensibile.
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se la colpa è ravvisabile, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006
reato ambientale contestato nel procedimento presupposto del sequestro.
art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006
reato ambientale contestato nel procedimento presupposto del sequestro.
art. 13 d.lgs. n. 209 del 2003
violazione in materia di veicoli fuori uso richiamata quale base del sequestro preventivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è deducibile la sola violazione di legge; il controllo sulla motivazione è ammesso solo quando essa sia del tutto mancante, meramente apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
- La persistenza del periculum in mora va valutata in modo complessivo e non atomistico: la rimozione di una parte della situazione illecita non impone automaticamente il dissequestro se permangono altre violazioni o criticità idonee ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
- Il sequestro preventivo non può essere trasformato in strumento sanzionatorio o in mezzo di coercizione amministrativa; tuttavia, quando permane un concreto rischio di aggravamento del danno a beni di rilievo pubblicistico, la misura può essere mantenuta finché non sia dimostrata la completa cessazione del pericolo.
- Il terzo interessato alla restituzione di beni sequestrati deve essere assistito da difensore munito di procura speciale che identifichi specificamente l'oggetto dell'impugnazione; una procura generica o antecedente al provvedimento da impugnare è inidonea.
- Chi non abbia attivato il procedimento di restituzione o dissequestro non è legittimato a impugnare il rigetto di quell'istanza in sede cautelare reale.
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