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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33169/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Velletri, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena di due anni e otto mesi di reclusione e 2.800 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha rilevato che, nel giudizio conseguente a patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura motivazionale proposta non rientra tra quelli relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata ha applicato la pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto con motivo non consentito senza formalità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È la disposizione incriminatrice richiamata per il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è circoscritto ai motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; una censura di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, se non riconducibile a tali ipotesi, è motivo non consentito e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di patteggiamento per un motivo non previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata dalla Corte nel caso concreto in 3.000 euro.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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