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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19747/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, del provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva negato la disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società di comodo per il periodo d'imposta 2012. La CTR aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente, ritenendo sussistenti ragioni oggettive di disapplicazione: lo stato di liquidazione, la difficoltà di collocazione sul mercato di un manufatto industriale e l'attività dei liquidatori finalizzata alla cessione dell'unico cespite residuo. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo sostiene che il diniego sull'interpello disapplicativo non sarebbe autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, trattandosi di mero parere privo di autonoma lesività e non ricompreso tra gli atti elencati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992; con il secondo censura la violazione della disciplina sulle società non operative, affermando che le difficoltà di vendita e lo stato di liquidazione dipendevano da scelte della società e non da oggettive situazioni indipendenti dalla volontà del contribuente, che avrebbero invece dovuto condurre a una più sollecita cessione del bene e alla cessazione delle iniziative intraprese.

La decisione

La Corte rigetta entrambi i motivi. Sul primo, ribadisce che l'elencazione degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 è tassativa ma suscettibile di interpretazione estensiva quando l'atto porti comunque a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata; ne consegue che il diniego di disapplicazione delle norme antielusive è impugnabile, pur non essendo atto espressamente nominato dall'art. 19. La disciplina sopravvenuta del d.lgs. 156/2015 non si applica al periodo d'imposta in esame. Sul secondo, la Corte richiama la funzione antielusiva dell'art. 30 l. 724/1994 e il regime di presunzione relativa di non operatività, che il contribuente può vincere provando l'esistenza di oggettive situazioni, specifiche e indipendenti dalla propria volontà, idonee a impedire il raggiungimento della soglia di operatività. La CTR ha compiuto un accertamento di fatto coerente con tali principi, e le censure dell'Agenzia mirano in sostanza a rimettere in discussione la valutazione del merito, inammissibile in presenza di doppia conforme e comunque non consentita nei limiti prospettati. Il ricorso è quindi integralmente respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non osta all'impugnazione di atti diversi quando l'Amministrazione renda conoscibile una pretesa tributaria ben individuata; il diniego di disapplicazione delle norme antielusive è quindi impugnabile.

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sull'impugnabilità, ma la Corte non ravvisa violazioni decisorie sul punto.

  • d.lgs. 6 settembre 2015, n. 156, art. 6, comma 1

    La nuova disciplina dell'interpello non ha efficacia retroattiva né valenza interpretativa; si applica solo ai periodi d'imposta successivi alla sua introduzione.

  • l. 30 dicembre 1994, n. 724, art. 30

    La norma mira a contrastare le società di comodo mediante una presunzione di non operatività e di reddito minimo presunto, superabile dal contribuente con la prova di oggettive situazioni indipendenti dalla sua volontà che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma il suo uso non conduce all'accoglimento della censura perché la doglianza mira in realtà a una diversa lettura del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, risultano limitati i profili di censura sulla motivazione; non è consentito sollecitare un nuovo esame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude, nei confronti dell'Agenzia soccombente, i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 24, 53 e 97 Cost.

    Sono richiamati quale base costituzionale dell'interpretazione estensiva delle norme sull'impugnabilità in materia tributaria.

Massime di principio

  • L'elenco degli atti impugnabili nel processo tributario, pur tassativo, può essere interpretato estensivamente quando l'atto amministrativo consenta di individuare con precisione una pretesa fiscale e le sue ragioni, rendendolo idoneo a ledere la sfera del contribuente.
  • Il diniego di disapplicazione di una norma antielusiva è impugnabile dal contribuente, poiché integra un provvedimento che manifesta il convincimento dell'Amministrazione su un determinato rapporto tributario, pur senza assumere la forma di un atto espressamente tipizzato.
  • La disciplina sulle società di comodo opera mediante una presunzione legale relativa di non operatività e di reddito minimo; il contribuente può superarla solo provando circostanze oggettive, specifiche e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività.
  • Le "oggettive situazioni" idonee a vincere la presunzione antielusiva non devono essere intese in senso assoluto, ma come fatti specifici che, anche in relazione alle condizioni di mercato, abbiano concretamente impedito lo svolgimento dell'attività secondo standard reddituali minimi.
  • In sede di legittimità, quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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