Cassazione Civile, Ordinanza n. 29274/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva chiesto la disapplicazione della disciplina sulle società non operative per gli anni d'imposta 2008 e 2009; l'Ufficio aveva negato l'istanza e poi emesso due avvisi di accertamento recuperando a tassazione maggiori redditi ai fini IRES e IRAP. I giudici di merito avevano accolto l'impugnazione della contribuente, ritenendo necessario il contraddittorio preventivo e valorizzando la sua mancata attivazione da parte dell'Amministrazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994, sostenendo che, per l'accertamento dei redditi delle società di comodo, non è previsto un contraddittorio preventivo obbligatorio analogo a quello del previgente art. 41-bis e che la procedura di interpello disapplicativo costituisce l'unico modulo procedimentale previsto dalla legge; ha inoltre contestato l'idea che il ritardo nella risposta all'interpello equivalga ad assenso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il presupposto della decisione di merito sul contraddittorio preventivo, osservando che nella disciplina vigente delle società non operative il previgente obbligo di richiesta di chiarimenti è stato abrogato e sostituito dall'istanza di interpello disapplicativo, che costituisce la forma tipica di contraddittorio endoprocedimentale; pertanto, non può affermarsi la nullità dell'avviso per mancata attivazione di un contraddittorio ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge. Ha inoltre escluso che il mancato rispetto del termine di risposta all'interpello determini silenzio-assenso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per le società di comodo richiama la disciplina procedimentale dell'interpello disapplicativo; non introduce un contraddittorio preventivo obbligatorio ulteriore rispetto alla procedura tipizzata.
art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724
Prevede che il contribuente, in presenza di oggettive situazioni straordinarie, possa chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative mediante specifico interpello.
art. 30, comma 4, L. 23 dicembre 1994, n. 724
Nel testo previgente contemplava una disciplina diversa, con richiesta di chiarimenti e relative conseguenze in caso di mancata attivazione; tale assetto è stato superato dalle modifiche normative.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel previgente sistema veniva richiamato come base dell'accertamento parziale; la sentenza evidenzia che la disciplina attuale ha abrogato il riferimento e non mantiene quell'obbligo di previo contraddittorio.
art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato per distinguere l'interpello ordinario, nel quale è tipizzato il silenzio-assenso, dall'interpello disapplicativo delle società di comodo, per il quale tale effetto non è previsto.
art. 6-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato per il principio generale del contraddittorio endoprocedimentale, ma la Corte osserva che la disciplina generale opera secondo i limiti temporali e applicativi indicati dalle norme sopravvenute e, comunque, non estende un obbligo generalizzato ai tributi non armonizzati per il periodo rilevante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità è stata proposta per violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondato il motivo.
Massime di principio
- Nella disciplina delle società non operative, il contraddittorio endoprocedimentale è quello specificamente tipizzato dalla legge attraverso l'interpello disapplicativo; non è configurabile un ulteriore obbligo generalizzato di previo contraddittorio, se non previsto espressamente.
- Il mancato invio della richiesta di chiarimenti prevista dal previgente assetto normativo non è trasferibile al sistema successivo, nel quale il legislatore ha sostituito quel meccanismo con l'istanza di interpello come forma di interlocuzione preventiva.
- Il ritardo dell'Amministrazione nella risposta all'interpello disapplicativo non integra, di regola, silenzio-assenso, salvo espressa previsione normativa, che per tale procedura non risulta tipizzata.
- Per i tributi non armonizzati non esiste, in via generale, un obbligo legale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che la legge lo preveda per la singola fattispecie.
- In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove che non abbiano formato oggetto del giudizio di merito, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che la questione sia stata già proposta nei gradi precedenti.
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