Cassazione Penale, Sentenza n. 40418/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari del 16/02/2023 che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero contro il provvedimento della Corte d'Appello di Bari che aveva revocato la custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125, 275, 299 c.p.p. e in rapporto agli artt. 125 e 178 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale aveva affermato genericamente la persistenza della sua condotta anche dopo il 2015 senza considerare le dichiarazioni datate dei collaboratori di giustizia e senza valutare che l'avvio di un'attività lavorativa dimostrerebbe il suo effettivo allontanamento dal gruppo criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito adeguata motivazione: la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di mafia non è superata dal solo decorso del tempo o dal mero avvio di un'attività lavorativa. Il Tribunale ha evidenziato elementi probatori (ruolo operativo nel traffico di stupefacenti, funzioni direttive e di contabilità, dichiarazioni di collaboratori che attribuivano al ricorrente responsabilità in atti violenti) e l'assenza di prove di un effettivo e stabile recesso dall'associazione. La Cassazione ha sottolineato che il sindacato di legittimità non può riesaminare nel merito gli elementi di fatto e gli indizi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Delitto di associazione di tipo mafioso: la contestazione di questo reato dà luogo alla presunzione di pericolosità sociale rilevante nel giudizio cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati indicati (tra cui 416-bis); tale presunzione può essere superata solo con prova contraria concreta e non con la sola decorrenza del tempo.
Norma generale sulle esigenze cautelari; viene ritenuta secondaria rispetto alla presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, quando ricorrono i reati da questo previsti.
Norme processuali citate dal ricorrente in relazione a motivazione e decisione; la Cassazione rileva che le censure sono generiche e non dimostrano la violazione normativa o illogicità evidente dell'atto impugnato.
Norma richiamata dal ricorrente nell'atto; la decisione evidenzia che il sindacato di legittimità non consente la riconsiderazione degli elementi fattuali valutati dai giudici di merito.
Richiamata in rapporto alle censure sulla motivazione; la Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità rispetto alle valutazioni di merito.
Disciplina la condanna per spese e ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020; art. 8 D.L. 198/2022
Norme procedurali richiamate per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non rilevanti sul merito sostanziale ma sul modo di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis) opera una presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); per superarla occorre dimostrare in modo concreto e stabile il recesso dall'organizzazione o l'impossibilità che il soggetto possa continuare a contribuire all'associazione.
- Il mero decorso del tempo o l'avvio di un'attività lavorativa non sono, di per sé, elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità: servono fatti specifici e documentati che provino il venir meno dei legami e della capacità operativa nell'organizzazione.
- In sede di ricorso per cassazione il sindacato è di legittimità e non di merito: la Corte non rivede la valutazione degli elementi di fatto e degli indizi compiuta dai giudici di merito, ma verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione dell'atto impugnato.
- Chi intende ottenere la revoca della custodia cautelare per reati associativi deve proporre prove concrete (es. atti formali di dissociazione, dichiarazioni credibili e corroborate, documentazione che dimostri l'impossibilità materiale di proseguire l'attività delittuosa) che rendano obiettivamente dimostrabile il venir meno delle esigenze cautelari.
- Il giudice di merito ha l'onere di esporre, in motivazione, l'assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità; censure generiche sulla motivazione senza indicazione di errori logici o giuridici non sono sufficienti in cassazione.
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