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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19755/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due medici avevano convenuto lo Stato chiedendo, per la tardiva o mancata attuazione delle direttive europee sulle specializzazioni mediche, il pagamento dell’indennizzo e di una somma risarcitoria relativa ai pregiudizi subiti per avere frequentato corsi di specializzazione tra il 1985 e il 1991 senza adeguata remunerazione. Il Tribunale aveva rigettato le domande per prescrizione. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto per una delle due posizioni, ritenendo decorso il termine decennale dal 27 ottobre 1999, e per l’altro aveva negato il diritto perché la specializzazione frequentata (clinica pediatrica) non risultava compresa negli elenchi della direttiva né provata come equipollente. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle direttive europee e dell’art. 1173 c.c., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che l’inadempimento statale sarebbe cessato solo nel 2007 con i DPCM attuativi; 2) violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., perché la prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima dell’effettiva rimozione dell’ostacolo all’adeguamento normativo; 3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., assumendo che la questione della non conformità del corso non fosse stata eccepita dalla controparte e che la Corte avesse ampliato il thema decidendum; 4) violazione delle direttive e della normativa interna, lamentando che la specializzazione di clinica pediatrica fosse stata successivamente inclusa tra quelle conformi ed equipollenti e che ciò dovesse valere anche per il corso frequentato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, poiché il vizio di motivazione insufficiente non è più deducibile in cassazione e la sentenza impugnata conteneva una motivazione non apparente, oltre a corretta applicazione delle regole sulla prescrizione e sui requisiti del diritto azionato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la giurisprudenza consolidata fissa la decorrenza della prescrizione decennale al 27 ottobre 1999 per tali domande risarcitorie. La Corte ha inoltre escluso che la disciplina della prescrizione fosse incompatibile con l’art. 6 CEDU. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti manifestamente infondati: la verifica della corrispondenza del corso agli elenchi o della sua equipollenza integra un fatto costitutivo della domanda, che il giudice deve controllare anche d’ufficio; inoltre l’equipollenza non può essere desunta da norme successive rispetto al periodo in cui il corso fu frequentato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’intimata; è stato disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come base dell’obbligazione risarcitoria; la Corte non ne fonda la decisione, ritenendo invece decisive prescrizione e mancata prova dei presupposti del diritto

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione è scrutinabile solo come mancanza, apparenza o radicale incoerenza della motivazione, non come insufficienza

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura di insufficienza motivazionale è inammissibile dopo la riforma del 2012

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando il motivo contrasta con orientamento di legittimità consolidato

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per la Corte, nel caso dei medici specializzandi, tale momento è stato fissato al 27 ottobre 1999

  • art. 2946 c.c.

    si applica il termine ordinario decennale alla pretesa risarcitoria in esame

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione nel rilievo giudiziale della mancanza di un fatto costitutivo della domanda

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di nova non impedisce la contestazione in appello di una mera difesa e non di un’eccezione in senso stretto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la trattazione è avvenuta in adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato

  • direttiva 75/362/CEE

    unitamente alle altre direttive sul tema, fonda il regime unionale della remunerazione dei medici specializzandi

  • direttiva 75/363/CEE

    richiamata come direttiva rilevante per l’obbligo di adeguata remunerazione

  • direttiva 82/76/CEE

    considerata dalla Corte come direttiva riassuntiva del regime comunitario applicabile

  • direttiva 93/16/CEE

    non introduce un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio

  • direttiva 2005/36/CE

    non muta la disciplina rilevante per la misura della remunerazione

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha costituito la tardiva e incompleta trasposizione delle direttive

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    ha operato una aestimatio del danno e fissato il dies a quo della prescrizione per le pretese non coperte dalla disciplina ivi prevista

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non decisivo per il caso di specie

  • d.P.R. 10 marzo 1999, n. 327

    richiamato dai ricorrenti, senza rilievo decisivo ai fini dell’accoglimento

  • art. 6, par. 1, CEDU

    la disciplina della prescrizione non è stata ritenuta lesiva del diritto di accesso al giudice

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per delimitare il controllo sul vizio di motivazione in cassazione

Massime di principio

  • Nelle azioni risarcitorie dei medici specializzandi per tardiva attuazione delle direttive europee, la prescrizione decennale decorre, per i soggetti esclusi dalla disciplina di favore del 1999, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999.
  • Il vizio di insufficiente motivazione non è più autonomamente denunciabile in cassazione; il controllo è limitato all’esistenza di una motivazione non apparente o costituzionalmente inesistente.
  • La verifica della corrispondenza della specializzazione ai corsi elencati dalle direttive, o della sua equipollenza, costituisce fatto costitutivo del diritto azionato e deve essere allegata e, se contestata, provata dall’attore.
  • La contestazione in appello della mancanza di un fatto costitutivo della domanda non integra, di regola, una eccezione in senso stretto soggetta al divieto di nova, ma una mera difesa consentita.
  • L’equipollenza di una specializzazione non può essere fondata su fonti normative sopravvenute rispetto al periodo in cui il corso è stato frequentato, se tali fonti non erano esistenti al momento rilevante per la genesi del diritto.
  • La disciplina della prescrizione applicata a tali pretese non è incompatibile con il diritto di accesso al giudice garantito dall’art. 6 CEDU, quando il diritto era immediatamente esercitabile e la durata del termine era ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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