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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32709/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: censura circa la determinazione della pena per carenza motivazionale, mancato riferimento alle valutazioni svolte in appello e errata valutazione della mancata collaborazione con le autorità. Richiesta di esclusione della recidiva e riconoscimento delle attenuanti generiche in misura piena, richiamando la personalità dell'imputato (irregolare sul territorio e con scarse possibilità di inserimento sociale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato adeguatamente l'applicazione della recidiva, avendo considerato i precedenti recenti (biennio) per reati contro la persona, il patrimonio e stupefacenti, nonché la condotta concreta dell'imputato (deglutizione di tre ovuli di cocaina) quale indice di non collaborazione e di persistenza della devianza. Ha inoltre condiviso il bilanciamento che ha considerato equivalenti le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e la recidiva, con fissazione della pena al minimo edittale e lieve scostamento della multa. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale che disciplina il reato di traffico/illecita detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la condanna per tale fattispecie, richiamando i fatti (deglutizione di ovuli) come prova del reato.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato l'obbligo di valutare concretamente il rapporto tra il fatto processato e le precedenti condanne ai fini della recidiva/prognosi di pericolosità.

  • codice penale, art. 62-bis

    Attenuanti generiche; nella sentenza è stato riconosciuto il valore attenuante, ma bilanciato in equivalenza con l'applicazione della recidiva.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato dalla Corte per imporre il pagamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione delle spese e dei contributi in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha ritenuto assente colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque disposto il pagamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'applicazione della recidiva richiede una motivazione concreta che spieghi il rapporto tra precedenti e fatto attuale secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non basta elencare i precedenti o la gravità del fatto.
  • La condotta concreta dell'imputato (es. tentativo di occultamento o deglutizione di ovuli) può essere valutata come indice di mancanza di collaborazione e di perdurante inclinazione a delinquere.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche può essere bilanciato dall'applicazione della recidiva; il giudice può dichiarare equivalenza tra attenuanti e aumento per recidiva se motivato.
  • Lo status di irregolare sul territorio e le difficoltà di inserimento sociale, di per sé, non costituiscono circostanze favorevoli tali da escludere recidiva o giustificare un trattamento più favorevole senza adeguata motivazione.
  • In cassazione un ricorso che non si confronti puntualmente con l'iter motivazionale della sentenza impugnata è esposto al rigetto per inammissibilità; l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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