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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31703/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte attrice aveva agito contro l'università deducendo di essere caduta mentre percorreva un'area a prato adiacente al dipartimento in cui insegnava, a causa di un tombino non visibile perché coperto dall'erba, ribassato rispetto al terreno e con coperchio basculante, riportando lesioni personali. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che l'area non fosse destinata a fruizione pubblica e che, trattandosi di zona incolta e ben visibile in orario di luce naturale, la danneggiata avrebbe dovuto usare le cautele adeguate, sicché il sinistro era ascrivibile alla sua condotta negligente. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 342, 2697 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c., per avere la corte d'appello motivato diversamente dal primo giudice e omesso di considerare i motivi di appello e le prove circa il tombino coperto, ribassato e basculante; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, per avere affermato senza prova che l'area fosse interdetta al transito o non destinata al pubblico; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per un supposto errore percettivo, poiché il danno sarebbe dipeso non dalla scarsa visibilità ma dal tombino ribassato e basculante; 4) violazione degli artt. 2051, 2697 e 1227 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che spettava al custode provare il caso fortuito e la condotta del danneggiato, non fornita dall'università, né provate le misure di controllo sulla cosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce integralmente a quella di primo grado e può fondarsi su ragioni diverse, senza omissione di pronuncia poiché la circostanza del tombino basculante era stata esaminata e ritenuta irrilevante. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché estranei alla ratio decidendi: la corte territoriale non aveva affermato l'esistenza di un divieto di transito, ma solo che l'area, separata dalla fruizione comune e incolta, richiedeva particolare cautela; inoltre la questione del tombino basculante era stata già valutata come irrilevante alla luce della piena visibilità e della necessaria attenzione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che le regole sull'onere della prova operano quando la causa del danno resti ignota, mentre nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato positivamente che il sinistro era dipeso dalla condotta negligente della danneggiata; pertanto non vi era spazio per l'applicazione dell'art. 2697 c.c. nei termini prospettati. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    il custode può liberarsi quando il danno sia riconducibile al caso fortuito, incluso il fatto del danneggiato; nel caso concreto, però, il giudice di merito ha accertato positivamente la condotta negligente della vittima

  • art. 2697 c.c.

    la censura sulla violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove o quando la causa del sinistro sia stata accertata in fatto

  • art. 1227 c.c.

    richiamato in relazione al concorso colposo del danneggiato quale possibile causa esclusiva o concorrente del danno

  • art. 112 c.p.c.

    la sentenza d'appello può confermare il dispositivo del primo grado con motivazione diversa, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'adeguatezza dell'appello, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di sindacare in cassazione la mera valutazione del materiale probatorio, salvo specifiche ipotesi di errore rilevante

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto le doglianze dirette in realtà contro l'accertamento di fatto

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in tema di giusto processo, senza accoglimento della censura

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente in tema di equo processo, senza rilievo decisivo nel giudizio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per violazione di legge, ma le doglianze erano in realtà dirette contro l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità processuali e omessa pronuncia; la Corte ha escluso i vizi dedotti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per vizio motivazionale, ma non sussisteva una decisività delle censure

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La sentenza d'appello, anche quando conferma il dispositivo di primo grado, si sostituisce integralmente alla decisione impugnata e può fondarsi su una motivazione autonoma e diversa senza incorrere, per ciò solo, in vizio di pronuncia.
  • Le censure di legittimità non possono limitarsi a contestare la ricostruzione fattuale o la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito sotto la veste di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesti l'apprezzamento delle prove o quando la causa del danno sia stata già accertata in fatto.
  • In tema di responsabilità da cosa in custodia, il fatto del danneggiato può integrare caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode quando il giudice di merito accerti che la condotta negligente della vittima è stata la causa del sinistro.
  • Le doglianze in cassazione sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e risultano prive di decisività rispetto alle ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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