Cassazione Civile, Ordinanza n. 23019/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici, che avevano frequentato il corso post lauream di formazione in medicina generale in anni compresi tra il 2006 e il 2014, avevano agito nel 2019 contro lo Stato chiedendo il risarcimento del danno per avere percepito, durante il corso, una borsa di studio ritenuta inferiore rispetto a quella corrisposta ai medici iscritti alle scuole di specializzazione. Sostenevano che i due percorsi formativi fossero sostanzialmente sovrapponibili e che la disparità economica fosse irragionevole, discriminatoria e contraria al diritto unionale, configurando un inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari. In cassazione hanno riproposto due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione della normativa comunitaria e nazionale in tema di adeguata remunerazione dei medici in formazione e la mancata possibilità di riconoscere un principio di parità di trattamento; con il secondo hanno censurato il mancato adeguamento triennale della borsa e il diniego di applicare loro il blocco delle retribuzioni pubbliche, insistendo sulla pretesa illegittimità del trattamento deteriore rispetto agli specializzandi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formulate in modo ridondante e in larga parte mediante pedissequa trascrizione dell’atto di appello, fossero comunque esaminabili nel merito. Nel merito ha escluso l’esistenza, nell’ordinamento dell’Unione, di una norma che imponga una remunerazione prestabilita o una parità di trattamento economico tra medici specializzandi e frequentanti i corsi di formazione in medicina generale. Ha inoltre affermato che la diversa disciplina economica riflette la diversità strutturale e funzionale dei due percorsi formativi e rientra nella discrezionalità del legislatore, senza dar luogo a un illecito fonte di responsabilità risarcitoria dello Stato. Ha quindi confermato la decisione di merito e condannato i ricorrenti alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non idoneo a fondare un diritto risarcitorio per la diversa remunerazione dei corsi di formazione in medicina generale
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.
richiamati dai ricorrenti nel tentativo di fondare l’interpretazione delle norme interne in senso conforme al diritto comunitario
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato dai ricorrenti nella disciplina della formazione medica post lauream
richiamato dai ricorrenti quale fonte della disciplina dei corsi post lauream in ambito medico
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo
art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo
art. 7, comma 5, L. 23 dicembre 2005, n. 266
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, in relazione alla disciplina della remunerazione
richiamato dai ricorrenti per sostenere che non fosse applicabile il blocco delle retribuzioni pubbliche
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, senza accoglimento della censura
art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
usato dalla Corte per rinviare alle ulteriori considerazioni di precedente giurisprudenza conforme
richiamato ai fini della maggiorazione delle spese in proporzione al numero dei ricorrenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 5 Trattato CEE
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo
art. 189 Trattato CEE
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo
Direttiva 86/457/CEE
richiamata dai ricorrenti nel primo motivo come fonte della pretesa di adeguata remunerazione
Direttiva 75/362/CEE
richiamata dai ricorrenti nel primo motivo
Direttiva 75/363/CEE
richiamata dai ricorrenti nel primo motivo
Direttiva 82/76/CEE
richiamata dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte osserva che la relativa previsione di adeguata remunerazione non consente di desumere dal diritto unionale la misura della remunerazione
Direttiva 93/16/CEE
richiamata dai ricorrenti nel primo motivo
Direttiva 2005/36/CE
richiamata dai ricorrenti nel primo motivo
Corte giust. CE, 3.10.2000, Gozza c. Università degli Studi di Padova, causa C-371/97
affermata l’impossibilità di ricavare dal diritto comunitario la misura della adeguata remunerazione dovuta ai medici in formazione
Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, causa n. 50084/06
richiamata sul principio di interpretazione degli atti processuali ambigui in senso favorevole alla decisione nel merito
Sez. U, sent. n. 17931 del 24/07/2013
richiamata quale precedente interno conforme al principio di interpretazione favorevole al merito
Sez. 3, ord. n. 15532 del 21/05/2026
richiamata quale precedente interno conforme
Sez. 3, ord. n. 15532 del 14/05/2026
richiamata quale precedente interno conforme
Sez. 3, ord. n. 11984 del 30/04/2026
richiamata quale precedente interno conforme
Sez. 3, ord. n. 2447 del 05/02/2026
richiamata quale precedente interno conforme
Sez. 3, ord. n. 8471 del 4.4.2026
richiamata come precedente specifico in fattispecie similare
Massime di principio
- In assenza di una norma dell’Unione europea che imponga una determinata misura della remunerazione dei medici in formazione, non è configurabile un diritto al risarcimento fondato sul preteso omesso adeguamento della borsa di studio.
- La parità di trattamento economico tra percorsi formativi diversi non può essere desunta in via generale dal diritto unionale quando l’ordinamento lascia agli Stati membri un margine di scelta sulla disciplina economica dei corsi.
- La diversità di natura, contenuto e finalità tra corso di formazione in medicina generale e scuola di specializzazione giustifica un trattamento economico differenziato e impedisce di configurare automaticamente un illecito dello Stato.
- La responsabilità risarcitoria dello Stato per attività normativa presuppone la violazione di un precetto sovranazionale o costituzionalmente imposto; una mera scelta legislativa discrezionale, non vincolata da tali parametri, non integra di per sé fatto illecito.
- In sede di legittimità, gli atti processuali ambigui vanno interpretati nel senso che consenta una decisione di merito, evitando l’inammissibilità quando la base giuridica della censura sia comunque ricostruibile.
- La riproposizione pedissequa dell’atto di appello nel ricorso per cassazione è censurabile, ma non comporta necessariamente inammissibilità se il motivo resta comprensibile e scrutinabile nel merito.
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