Cassazione Civile, Ordinanza n. 20592/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (vettore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da una società che assumeva di aver subito danni per l’avaria di merci trasportate in un trasporto internazionale dalla Tunisia a Monselice, nell’ambito di un rapporto di trasporto su strada. In primo grado il Tribunale aveva condannato la controparte al risarcimento; la Corte d’appello aveva rigettato l’appello e compensato integralmente le spese, richiamando una reciproca soccombenza. In cassazione la società che aveva agito in giudizio proponeva ricorso principale con due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o mancante sulla compensazione delle spese, sostenendo che la Corte territoriale non avesse spiegato in che senso vi fosse stata reciproca soccombenza; con il secondo deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello compensato le spese nonostante l’asserita totale vittoria nel grado. La controparte proponeva ricorso incidentale con due motivi: con il primo contestava l’accertamento della legittimazione attiva della società attrice e l’asserita applicabilità dell’art. 1705, co. 2, c.c., ma il motivo è stato ritenuto di merito/fatto; con il secondo censurava la decisione di merito sulla responsabilità del vettore, invocando la disciplina della CMR (artt. 8, 17, par. 4, lett. b), c) e d), e 18) e l’art. 115 c.p.c., assumendo di avere dimostrato che l’avaria derivava da rischi eccettuati e che quindi il vettore avrebbe dovuto andare esente da responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d’appello non avesse indicato le ragioni della ritenuta reciproca soccombenza, necessarie per giustificare la compensazione integrale delle spese; ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, perché entrambi i suoi motivi miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La sentenza d’appello deve contenere una motivazione idonea a giustificare la decisione sulla compensazione delle spese; la mera formula sulla reciproca soccombenza non basta se non ne sono esplicitate le ragioni.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
È richiesto che la motivazione renda intelligibile il percorso logico seguito dal giudice, specie quando compensi le spese per reciproca soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza complessiva; se una parte risulta totalmente vittoriosa nel grado, non vi è base per porre a suo carico le spese.
La compensazione delle spese richiede una giustificazione riconducibile alla soccombenza reciproca o ad altra base legale, che deve essere esplicitata.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge; la Corte ha però escluso che i motivi incidentali, pur formalmente ricondotti a tale norma, fossero effettivamente di puro diritto.
art. 1705, secondo comma, c.c.
Richiamato dalla ricorrente incidentale per contestare la legittimazione attiva riconosciuta alla controparte, ma la censura è stata qualificata come meramente fattuale e quindi inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente incidentale in relazione al rapporto contrattuale di spedizione/trasporto, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 8 Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR)
Richiamato nel ricorso incidentale nell’ambito della disciplina del trasporto internazionale di merci su strada.
art. 17, par. 4, lett. b), c) e d), Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR)
Richiamato per sostenere l’esonero da responsabilità del vettore in presenza di rischi particolari; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile perché implicava una rivalutazione del compendio probatorio.
art. 18 Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR)
Richiamato unitamente all’art. 17 CMR sulla distribuzione dell’onere probatorio in tema di responsabilità del vettore.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- La compensazione delle spese per reciproca soccombenza deve essere sorretta da una motivazione che individui concretamente le ragioni della soccombenza di entrambe le parti; una formula generica non è sufficiente.
- Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va valutata in relazione all’esito complessivo della controversia nel grado di giudizio e non in modo atomistico su singole eccezioni o questioni preliminari.
- In cassazione sono inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizio di motivazione, richiedono in realtà una diversa valutazione dei fatti e delle prove.
- La deduzione dell’esonero del vettore per rischi particolari nel trasporto internazionale richiede un accertamento di merito sulle circostanze del sinistro; non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
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