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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19689/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il consorzio ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 9981/2022, deducendo un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. circa la data della prima assunzione del lavoratore: secondo il ricorrente il primo contratto a termine non sarebbe stato stipulato il 18 dicembre 2000, ma il 3 maggio 2006. Da tale supposizione sarebbe dipesa l'applicazione della disciplina regionale siciliana del 1999, anziché quella del 2004, che il consorzio riteneva effettivamente applicabile e che avrebbe impedito la conversione del rapporto. Il ricorso di revocazione si appuntava quindi sulla pretesa erronea retrodatazione del contratto e sulla conseguente decisione resa nel precedente giudizio di cassazione, sostenendo che l'errore fosse decisivo. Il resistente ha opposto controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l'errore di fatto revocatorio richiede una erronea percezione del contenuto degli atti, non investa l'attività interpretativa o valutativa, sia immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti, sia decisivo e riguardi atti interni al giudizio di cassazione. Nella specie, la data del contratto richiamata nell'ordinanza impugnata era stata utilizzata solo per descrivere lo storico della lite, mentre la declaratoria di inammissibilità del precedente ricorso per cassazione si fondava sulla mancata osservanza del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c.; quindi l'asserito errore non aveva inciso sulla decisione. Inoltre, l'errore dedotto riguardava innanzitutto la sentenza di merito ed avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione contro quella pronuncia, non contro l'ordinanza di cassazione che non aveva deciso nel merito dei motivi. Il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di revocazione e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto risultante incontestabilmente dagli atti, purché non abbia costituito oggetto di discussione processuale e non riguardi attività interpretativa o valutativa.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specifica indicazione dei documenti e degli elementi su cui si fonda; la mancata osservanza determina inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 l.r. Sicilia n. 18/1999

    menzionato quale disciplina applicata nella precedente decisione, in conseguenza della data del primo contratto ritenuta dal giudice.

  • art. 49 l.r. Sicilia n. 15/2004

    invocato dal ricorrente come disciplina che avrebbe dovuto applicarsi al rapporto se la prima assunzione fosse stata nel 2006.

  • Cass. S.U. n. 4685/2015

    richiamata per affermare che l'obbligo di assunzione a seguito di procedura concorsuale era venuto meno con la l.r. Sicilia n. 18/1999 e poi ripristinato dalla l.r. Sicilia n. 15/2004.

  • Cass. S.U. n. 4315/2020

    richiamata ai fini della declaratoria sui presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

  • Cass. n. 35577/2021

    richiamata tra i precedenti sulla nozione di errore revocatorio.

  • Cass. n. 26643/2018

    richiamata tra i precedenti sulla nozione di errore revocatorio.

  • Cass. n. 10633/2017

    richiamata tra i precedenti sulla nozione di errore revocatorio.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia stata indotta da una falsa percezione immediatamente verificabile del contenuto di un atto o documento, senza alcun margine di valutazione interpretativa.
  • Non può essere fatto valere come errore revocatorio ciò che investe la valutazione giuridica o l'interpretazione degli atti, né ciò che riguarda un errore eventualmente commesso dal giudice di merito e non dalla stessa Corte di cassazione.
  • Il requisito della decisività manca quando il fatto asseritamente erroneamente percepito non ha inciso sulla ratio decidendi della pronuncia impugnata, ad esempio perché la decisione si fonda autonomamente su una ragione di inammissibilità del ricorso.
  • L'errore di fatto dedotto contro una decisione di cassazione deve essere interno al giudizio di legittimità; se l'errore è ascritto alla sentenza di merito, il rimedio va esperito contro quest'ultima e non contro l'ordinanza o sentenza di cassazione che non abbia deciso nel merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente l'onere di specificità, con puntuale indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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